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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n° 145 del 30/03/2023, emessa dal TRIBUNALE di Cuneo in funzione di Giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 656/2022, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 2.500 (diconsi euro duemilacinquecento), in conformità alla statuizione contenuta nella sentenza non eseguita, oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202503121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto alla parte ricorrente la somma di euro 2.500 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del Ministero)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 145 del 30 marzo 2023, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato riconosciuto in suo favore il pagamento di euro 2.500 oltre interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero mediante PEC, in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, notificato all'amministrazione soccombente e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Non essendo contestato l'inadempimento, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza e a pagare alla parte ricorrente euro 2.500 oltre interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente deve comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di eventuale danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, determinando le modalità esecutive e nominando, se necessario, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni al pagamento delle somme derivanti da titoli esecutivi deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario azionata in ottemperanza deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini esecutivi.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese professionali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione soccombente non abbia adempiuto all'obbligo pecuniario accertato dal titolo.
  • Prima della proposizione dell'azione di ottemperanza relativa a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione deve essere verificato l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione risulta accertato e non contestato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il Commissario ad acta, se individuato in un dipendente pubblico e incaricato di funzioni connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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