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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/163

Regolamento (UE) 2023/163 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di DDT e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro europeo degli LMR per due sostanze attive: innalza l’LMR dell’oxathiapiprolin per i mirtilli in relazione a una tolleranza all’importazione e allinea i valori del DDT nei cinghiali a quelli previsti per i suini. La Commissione fonda le modifiche sul parere scientifico dell’EFSA e sui dati di monitoraggio, ritenendo le nuove soglie compatibili con la tutela dei consumatori e con la coerenza applicativa negli Stati membri. L’atto modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di DDT e oxathiapiprolin in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Interviene in particolare su residui di oxathiapiprolin nei mirtilli e su residui di DDT in specifiche categorie di prodotti vegetali e di origine animale, inclusi i cinghiali (ricondotti, per l’LMR, ai suini).

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per DDT e oxathiapiprolin

Il regolamento (UE) 2023/163 della Commissione interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005. La finalità è duplice: da un lato aggiornare l’LMR dell’oxathiapiprolin per i mirtilli in funzione di una tolleranza all’importazione; dall’altro riallineare l’LMR del DDT per i cinghiali a quello dei suini, sulla base di dati di monitoraggio e dell’esigenza di uniformità applicativa.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica dell’intervento. Nei considerando si evidenzia che l’oxathiapiprolin era già disciplinato negli allegati del regolamento, ma una domanda di tolleranza all’importazione per l’uso sui mirtilli negli Stati Uniti ha dimostrato che l’LMR vigente era superato dagli usi autorizzati in quel Paese e poteva creare ostacoli commerciali all’importazione nell’UE.

Per il DDT, la Commissione sottolinea che si tratta di un inquinante organico persistente e che la sua immissione in commercio e il suo impiego in prodotti fitosanitari sono vietati da tempo. Tuttavia, la persistenza ambientale fa sì che residui possano ancora comparire in prodotti di origine vegetale e animale; per questo, alla luce dei dati di monitoraggio EFSA 2016-2020, si ritiene opportuno armonizzare il trattamento dei cinghiali con quello dei suini.

Valutazione dell’EFSA e sicurezza dei consumatori

La domanda di modifica dell’LMR per oxathiapiprolin è stata valutata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente esaminata dall’EFSA. L’Autorità ha ritenuto completi i dati e ha concluso, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei e delle più recenti informazioni tossicologiche, che la modifica è accettabile dal punto di vista della sicurezza alimentare.

In particolare, l’EFSA ha rilevato che:

  • l’esposizione a lungo termine attraverso il consumo di tutti i prodotti potenzialmente contenenti la sostanza non supera la dose giornaliera ammissibile;
  • l’esposizione a breve termine derivante da un elevato consumo del prodotto interessato non supera la dose acuta di riferimento.

La Commissione afferma quindi che la modifica proposta è conforme alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifiche per l’oxathiapiprolin

L’allegato II viene modificato per fissare o aggiornare gli LMR relativi all’oxathiapiprolin nelle categorie di prodotti interessate, in particolare i mirtilli. Il testo allegato contiene la sostituzione delle colonne relative alla sostanza con i nuovi valori, allineati al regime di tolleranza all’importazione e ai risultati della valutazione scientifica.

Modifiche per il DDT

Per il DDT, il regolamento interviene sia sull’allegato II sia sull’allegato III, parte B. Il punto più rilevante è l’equiparazione dell’LMR per i cinghiali a quello applicabile ai suini. Il testo esplicita che per i cinghiali si applica lo stesso LMR previsto per i suini, al fine di garantire coerenza delle misure di esecuzione adottate dagli Stati membri.

L’allegato aggiorna inoltre i valori per varie categorie di prodotti vegetali e animali, confermando o sostituendo gli LMR espressi in mg/kg per molteplici gruppi merceologici, tra cui frutta, ortaggi, cereali, prodotti animali terrestri e spezie. Restano rilevanti le note di classificazione: l’asterisco semplice indica il limite inferiore di determinazione analitica, mentre la doppia asteriscatura rinvia alle combinazioni di antiparassitario e codice per cui si applicano gli LMR dell’allegato III, parte B.

Entrata in vigore, efficacia e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i livelli massimi di residui (LMR) di DDT e oxathiapiprolin per i prodotti indicati nelle tabelle allegate.

Oxathiapiprolin: tolleranza all’importazione per i mirtilli

La Commissione accoglie una domanda di tolleranza all’importazione presentata per l’uso di oxathiapiprolin sui mirtilli negli Stati Uniti, ritenendo necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all’importazione nell’UE. In base al parere EFSA e ai criteri dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la modifica è giudicata accettabile per la sicurezza dei consumatori.

DDT: riallineamento degli LMR per i cinghiali

Per il DDT, sostanza qualificata come inquinante organico persistente, l’uso dei prodotti fitosanitari è vietato, ma residui a bassi livelli possono ancora rilevarsi per persistenza ambientale. Sulla base dei dati di monitoraggio 2016-2020, la Commissione allinea l’LMR per i cinghiali a quello già previsto per i suini, sostituendo il precedente valore più basso applicabile agli animali terrestri selvatici.

Motivazione scientifica e valutazione del rischio

L’EFSA ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, concludendo che i dati presentati sono completi e che, per 27 gruppi di consumatori europei, la modifica dell’LMR per oxathiapiprolin non comporta superamento della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitaricommercio internazionaleagricolturamangimi

Testo integrale

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