Cassazione Penale, Ordinanza n. 07133/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non scrutinabile in sede di legittimità la doglianza perché attinente alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, già affrontate con motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica dalla sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di omessa presentazione della documentazione contabile. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in particolare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. A sostegno della tesi difensiva aveva richiamato l'impossibilità di consegnare la documentazione contabile societaria perché asseritamente distrutta in un incendio avvenuto in un capannone preso in comodato nel giugno 2016. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, profili riservati al giudice di merito, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo e non illogico escludendo il riscontro della versione difensiva: i vigili del fuoco non avevano rilevato la presenza di uffici o di documentazione bruciata, ma solo materassi, arredi e sterpaglie; inoltre non era stata provata l'esistenza del contratto di comodato del locale. La Corte ha anche dato atto che il giudice di appello aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura per il reato di falsa testimonianza/false dichiarazioni ex art. 367 c.p., circostanza però incidentale rispetto alla decisione sul ricorso.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice contestata e confermata in appello; la doglianza sull'elemento soggettivo non ha superato il vaglio di legittimità perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 367 c.p.
Richiamato solo per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione alla possibile falsità della denuncia o delle dichiarazioni difensive; profilo incidentale non decisivo ai fini dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito devolvere censure che, sotto l'apparente veste di vizio di motivazione o violazione di legge, sollecitino una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, e abbia esaminato le deduzioni difensive e le risultanze processuali senza incorrere in manifesta illogicità o contraddizioni.
- La deduzione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, se fondata esclusivamente su una lettura alternativa delle prove, non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione quando la decisione impugnata abbia dato conto in modo razionale degli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità.
- L'assenza di riscontri oggettivi a sostegno di una causa giustificativa o di una spiegazione alternativa del mancato adempimento, unitamente alla mancata prova di fatti decisivi allegati dalla difesa, può legittimare la conferma della responsabilità penale.
Come è indicizzato
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