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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26852/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per due episodi di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), deducendo vizi di motivazione e violazione di legge: 1) contestava la logica e la completezza della motivazione circa la sussistenza degli elementi del reato e l'asserita violazione del principio "nemo tenetur se detegere" e della ripartizione dell'onere della prova; 2) contestava la mancata determinazione della data di consumazione ai fini della prescrizione; 3) impugnava la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate: la Corte d'appello aveva fornito motivazione coerente e integrata con quella di primo grado, aveva valutato correttamente le prove (denunce, esposto, disponibilità delle chiavi, prelievi dal conto) e legittimamente considerato l'assenza di spiegazione alternativa come elemento probatorio aggiuntivo senza violare il principio "nemo tenetur". La questione della data di consumazione, non dedotta in appello, non è sindacabile in Cassazione. Quanto alla pena, il rigetto delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato anche in relazione a precedenti specifici; la mancata specifica valorizzazione dell'art. 62 n.4 è stata considerata non sufficientemente articolata e non ammessa in sede di cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare i fatti contestati (due episodi di appropriazione indebita) e la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi sulla base della valutazione delle prove.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    circostanza aggravante (se pertinente)

    Richiamata nel dettaglio dei motivi ma non ritenuta idonea a inficiare la motivazione della Corte; la cassazione non rileva vizi nella valutazione delle aggravanti da parte del giudice di merito.

  • artt. 192 e 64 cod. proc. pen.

    riferimenti agli oneri e criteri probatori

    Le censure sulla violazione delle regole probatorie e sull'onere della prova sono state ritenute infondate: la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato la valutazione delle prove e l'eventuale silenzio dell'imputata è stato valutato come elemento connesso agli altri elementi probatori senza trasgredire il principio "nemo tenetur".

  • art. 192 cod. proc. pen.

    riferimento ripetuto nella sentenza

    Utilizzato nella doglianza a proposito della motivazione e dell'onere della prova; la Corte ha comunque ritenuto che la motivazione fosse congrua.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    circostanza attenuante invocata

    La richiesta di riconoscimento è stata ritenuta priva di specificità e non adeguatamente sviluppata; inoltre non risultava oggetto di appello, per cui non sindacabile in Cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato in relazione alla personalità dell'imputata e ai precedenti penali; la valutazione di fatto del giudice di merito non è sindacabile in Cassazione se congrua.

  • art. 133 cod. pen.

    determinazione della pena

    Richiamato nel contesto della contestazione della congruità della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla misura della pena rispettasse il principio di proporzionalità e il potere discrezionale del giudice (art. 132 c.p.).

  • art. 132 cod. pen.

    esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena

    La Corte ha sottolineato che la determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    limiti delle doglianze in Cassazione

    Usato per escludere l'esame di questioni non specificamente svolte o non dedotte nel gravame: alcune censure erano prive di specificità e dunque inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle somme per la cassa delle ammende

    Applicato per condannare la ricorrente al versamento di una somma a titolo di ammenda per l'inammissibilità del ricorso e per profili di colpa nella determinazione della inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le prove: può censurare solo vizi di diritto o carenze motivazionali gravi; una diversa valutazione probatoria non è consentita in questa sede.
  • Il principio "nemo tenetur" non impedisce che il giudice, valutando le prove complessive, consideri l'assenza di una spiegazione alternativa fornita dall'imputato come elemento integrativo della prova, purché complessivamente sussistano altri elementi probatori.
  • Questioni di fatto non sollevate nei gradi precedenti (es. data di consumazione ai fini della prescrizione) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
  • Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito; se la motivazione è congrua, la decisione non è sindacabile in Cassazione.
  • Le doglianze generiche o non sufficientemente specificate sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; è necessario sviluppare in modo chiaro ogni motivo di gravame nei gradi precedenti.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende.

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