Cassazione Penale, Sentenza n. 15654/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina (art. 628 e connessi) e lesioni: Dal Mas deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità e contesta la qualificazione giuridica (sostiene potesse trattarsi di furto con strappo art. 624-bis) e la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2). Tonus deduce assenza dell'elemento psicologico, carenza di contributo causale alla condotta e contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 e la quantificazione della pena e mancata differenziazione delle posizioni (art. 133). Entrambi chiedevano, in diversa misura, riconsiderazione dei profili probatori e giuridici della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Dal Mas, ritenendolo manifestamente infondato su tutti i motivi: la motivazione di merito è stata ritenuta logica e conforme, la violenza diretta alla vittima (trascinamento col veicolo) giustifica la qualificazione in rapina propria e legittima l'aggravante del nesso teleologico tra lesioni e rapina. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Tonus, ritenendo infondate e/o generiche le censure sulla responsabilità, sull'elemento psicologico e sulle aggravanti; la Corte ha confermato la sussistenza del contributo causale di Tonus quale conducente e la rilevanza delle circostanze (notte, luogo appartato, uso di autovettura) ai fini dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese; Tonus è altresì condannato al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 c.p. (rapina)
La Corte ha confermato che il trascinamento della vittima con l'autovettura costituisce violenza diretta alla persona resa idonea a vincerne la resistenza, giustificando la qualificazione in rapina propria e l'applicazione del relativo titolo di reato.
art. 582 c.p. (lesioni)
Le lesioni derivanti dal trascinamento sono state ritenute concrete e compatibili con il referto medico; il collegamento teleologico tra lesioni e rapina è stato riconosciuto perché le lesioni furono finalizzate all'impossessamento della borsa.
art. 624-bis c.p. (furto con strappo)
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma nel caso concreto, precisando che quando la violenza è direttamente esercitata sulla vittima per vincerne la resistenza la fattispecie è quella della rapina, non del furto con strappo.
art. 61 n. 2 c.p. (circostanza aggravante del nesso teleologico)
Applicata perché le lesioni sono state ritenute strumentali al conseguimento dell'impossessamento (rapina propria); la Corte ha ritenuto inesistente il problema di assorbimento tra reati nel caso concreto.
art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa)
Riconosciuta in relazione all'orario notturno, al luogo appartato e all'uso dell'autovettura che hanno concretamente ostacolato la difesa della vittima, anche ove questa avesse opposto resistenza.
art. 133 c.p. (determinazione della pena)
La Corte di merito ha esercitato il potere discrezionale nel rispetto del principio di proporzionalità e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la legittimità della quantificazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
art. 62 n. 4 c.p. (circostanza attenuante)
La Corte ha riconosciuto attenuanti generiche e l'art. 62 n.4 con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, contribuendo alla determinazione della pena.
artt. 192, 125 c.p.p., art. 111 Cost., art. 27 Cost. (garanzie procedurali e principio di colpevolezza)
Richiamati nelle censure difensive in ordine a vizio di motivazione e elemento psicologico; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente affrontato le censure e che non sussista violazione dei principi invocati.
art. 616 c.p.p. (ammende per atti molesti o ricorsi manifestamente infondati)
Applicata per disporre il versamento di una somma a titolo di ammenda da parte di Tonus, valutati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
artt. 610 comma 2 e 618 c.p.p. (rimessione alle Sezioni Unite)
Invocati da una difesa per la rimessione della questione del nesso teleologico alle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto la questione non centrale nel caso concreto e non necessaria la rimessione.
Massime di principio
- Quando la violenza o la resistenza viene vinta tramite condotte direttamente dirette alla persona (es. trascinamento con veicolo), la fattispecie è quella della rapina propria e non del semplice furto con strappo.
- Il nesso teleologico (art. 61 n.2) si configura se le lesioni o la violenza sono funzionali e strumentali al conseguimento del profitto del reato; non è rilevante un possibile contrasto dottrinale se nel caso concreto le lesioni sono state finalizzate all'impossessamento.
- Le circostanze di luogo, tempo e uso di mezzi (notte, luogo appartato, uso di autoveicolo) possono integrare l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5) se dimostrano che la difesa della vittima è stata concretamente ostacolata.
- In sede di legittimità non è consentito un riesame libero delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa sono, in assenza di vizi logici o normativi, inammissibili o manifestamente infondati.
- La responsabilità del conducente che riprende la marcia e provoca il trascinamento può integrare un contributo causale autonomo e rendere il conducente penalmente responsabile quale esecutore consapevole, anche se l'azione di impossessamento sia stata iniziata da altro soggetto.
- Le decisioni di merito sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono sostanzialmente insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate e conformi ai criteri di proporzionalità.
- Ricorsi manifestamente generici o ripetitivi delle stesse censure già affrontate nei gradi di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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