Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15654/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina (art. 628 e connessi) e lesioni: Dal Mas deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità e contesta la qualificazione giuridica (sostiene potesse trattarsi di furto con strappo art. 624-bis) e la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2). Tonus deduce assenza dell'elemento psicologico, carenza di contributo causale alla condotta e contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 e la quantificazione della pena e mancata differenziazione delle posizioni (art. 133). Entrambi chiedevano, in diversa misura, riconsiderazione dei profili probatori e giuridici della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Dal Mas, ritenendolo manifestamente infondato su tutti i motivi: la motivazione di merito è stata ritenuta logica e conforme, la violenza diretta alla vittima (trascinamento col veicolo) giustifica la qualificazione in rapina propria e legittima l'aggravante del nesso teleologico tra lesioni e rapina. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Tonus, ritenendo infondate e/o generiche le censure sulla responsabilità, sull'elemento psicologico e sulle aggravanti; la Corte ha confermato la sussistenza del contributo causale di Tonus quale conducente e la rilevanza delle circostanze (notte, luogo appartato, uso di autovettura) ai fini dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese; Tonus è altresì condannato al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p. (rapina)

    La Corte ha confermato che il trascinamento della vittima con l'autovettura costituisce violenza diretta alla persona resa idonea a vincerne la resistenza, giustificando la qualificazione in rapina propria e l'applicazione del relativo titolo di reato.

  • art. 582 c.p. (lesioni)

    Le lesioni derivanti dal trascinamento sono state ritenute concrete e compatibili con il referto medico; il collegamento teleologico tra lesioni e rapina è stato riconosciuto perché le lesioni furono finalizzate all'impossessamento della borsa.

  • art. 624-bis c.p. (furto con strappo)

    La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma nel caso concreto, precisando che quando la violenza è direttamente esercitata sulla vittima per vincerne la resistenza la fattispecie è quella della rapina, non del furto con strappo.

  • art. 61 n. 2 c.p. (circostanza aggravante del nesso teleologico)

    Applicata perché le lesioni sono state ritenute strumentali al conseguimento dell'impossessamento (rapina propria); la Corte ha ritenuto inesistente il problema di assorbimento tra reati nel caso concreto.

  • art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa)

    Riconosciuta in relazione all'orario notturno, al luogo appartato e all'uso dell'autovettura che hanno concretamente ostacolato la difesa della vittima, anche ove questa avesse opposto resistenza.

  • art. 133 c.p. (determinazione della pena)

    La Corte di merito ha esercitato il potere discrezionale nel rispetto del principio di proporzionalità e del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la legittimità della quantificazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 62 n. 4 c.p. (circostanza attenuante)

    La Corte ha riconosciuto attenuanti generiche e l'art. 62 n.4 con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, contribuendo alla determinazione della pena.

  • artt. 192, 125 c.p.p., art. 111 Cost., art. 27 Cost. (garanzie procedurali e principio di colpevolezza)

    Richiamati nelle censure difensive in ordine a vizio di motivazione e elemento psicologico; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente affrontato le censure e che non sussista violazione dei principi invocati.

  • art. 616 c.p.p. (ammende per atti molesti o ricorsi manifestamente infondati)

    Applicata per disporre il versamento di una somma a titolo di ammenda da parte di Tonus, valutati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 610 comma 2 e 618 c.p.p. (rimessione alle Sezioni Unite)

    Invocati da una difesa per la rimessione della questione del nesso teleologico alle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto la questione non centrale nel caso concreto e non necessaria la rimessione.

Massime di principio

  • Quando la violenza o la resistenza viene vinta tramite condotte direttamente dirette alla persona (es. trascinamento con veicolo), la fattispecie è quella della rapina propria e non del semplice furto con strappo.
  • Il nesso teleologico (art. 61 n.2) si configura se le lesioni o la violenza sono funzionali e strumentali al conseguimento del profitto del reato; non è rilevante un possibile contrasto dottrinale se nel caso concreto le lesioni sono state finalizzate all'impossessamento.
  • Le circostanze di luogo, tempo e uso di mezzi (notte, luogo appartato, uso di autoveicolo) possono integrare l'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5) se dimostrano che la difesa della vittima è stata concretamente ostacolata.
  • In sede di legittimità non è consentito un riesame libero delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa sono, in assenza di vizi logici o normativi, inammissibili o manifestamente infondati.
  • La responsabilità del conducente che riprende la marcia e provoca il trascinamento può integrare un contributo causale autonomo e rendere il conducente penalmente responsabile quale esecutore consapevole, anche se l'azione di impossessamento sia stata iniziata da altro soggetto.
  • Le decisioni di merito sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono sostanzialmente insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate e conformi ai criteri di proporzionalità.
  • Ricorsi manifestamente generici o ripetitivi delle stesse censure già affrontate nei gradi di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.