Sentenza del 30/05/2016 n. 3409 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Società di persone - Cancellazione - Effetti - Debiti pregressi - Socio accomandatario - Avviso di liquidazione - Notifica - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di liquidazione notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, sostenendo che l’estinzione della società impedisse la notifica dell’atto. La questione riguardava gli effetti della cancellazione delle società di persone e la possibilità di notificare atti tributari per debiti pregressi al socio accomandatario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cancellazione determina l’estinzione della società, anche per le società di persone, sebbene in questo caso la cancellazione abbia natura dichiarativa e restino ferme le responsabilità dei soci. Tuttavia, l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 stabilisce che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, l’estinzione produce effetti dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Pertanto, l’avviso di liquidazione notificato all’amministratore-socio accomandatario dopo l’estinzione della società è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
La norma introduce una deroga temporanea agli effetti dell’estinzione societaria: per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, gli atti tributari e di liquidazione possono essere validamente formati e notificati nonostante l’estinzione della società.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese comporta normalmente l’estinzione della società, ma in materia tributaria tale effetto è differito per cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
- Gli avvisi di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione relativi a debiti pregressi possono quindi essere notificati nel quinquennio successivo alla cancellazione.
- Nelle società di persone, la cancellazione ha natura dichiarativa e non elimina automaticamente la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, secondo il rispettivo regime di responsabilità.
- Il socio accomandatario, quale amministratore e soggetto potenzialmente responsabile per le obbligazioni della società, può essere destinatario dell’atto tributario anche dopo l’estinzione della società, purché siano rispettati i termini e le condizioni previste dalla normativa.
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