Sentenza n. 20/2026 - Bologna, Sezione 1
quanto al ricorso n. 633 del 2022: a) con riferimento al ricorso principale: per la condanna di controparte: - alla ripetizione della somma di € 384.229,37, corrispondente a quanto indebitamente versatogli dall’Università di -OMISSIS-, sommato agli interessi sui singoli pagamenti calcolati a decorrere dal momento dell’indebita percezione; - al pagamento degli ulteriori interessi legali pro die e gli interessi anatocistici a decorrere dalla notifica a controparte del presente ricorso, ai sensi dell’art. 1283 c.c.; in subordine, per la condanna dell’intimato al pagamento del solo capitale indebitamente corrisposto, pari alla somma di € 321.219,35, a cui dovranno essere aggiunti, in caso di condanna, gli ulteriori interessi legali pro die dalla messa in mora e gli interessi anatocistici dalla notifica del ricorso; b) con riferimento al ricorso incidentale: per la condanna dell’Università degli Studi di -OMISSIS- – -OMISSIS- al pagamento della differenza fra l’indennità di servizio all’estero percepita dal docente e quella che gli sarebbe spettata in base all’art. 23 e ss. del D.Lgs n. 62/1998, che disciplina l’indennità di servizio all’estero (ISE) dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri, prevista dall’art. 171 del DPR n. 18/1967 e al pagamento della differenza con il trattamento pensionistico che gli sarebbe spettato qualora l’Università avesse versato, in Italia, anche i contributi previdenziali relativi all’indennità di servizio all’estero del docente, come deliberato in data 2.3.1999 dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nonché, in via subordinata, al pagamento della differenza fra l’indennità di servizio assoggettata per intero alla tassazione e contribuzione dello stato argentino e quanto avrebbe invece incassato se la predetta indennità fosse stata tassata e assoggettata a contributi in Italia, sul solo 50% del suo ammontare; quanto al ricorso sub R.G. n. 1230 del 2025: a.1. con riferimento al ricorso principale: per la riassunzione per incompetenza, ex artt. 15, comma 4 e 16, comma 3, del c.p.a., del precedente ricorso sub R.G. n. 633 del 2022, con riproposizione delle stesse domande ivi formulate; a.2. con riferimento al ricorso incidentale: per la riassunzione del ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso R.G. n. 633 del 2022, con riproposizione delle medesime domande riconvenzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di restituzione di somme ritenute indebitamente corrisposte dall'Università al docente per indennità e rimborsi relativi all'incarico svolto presso un centro studi all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Università ha agito per ottenere la ripetizione dell'indebito relativo a somme corrisposte al docente, dapprima quantificate in euro 316.596,60 e successivamente oggetto di ulteriori precisazioni. La pretesa riguardava incrementi dell'indennità e rimborsi, inclusi costi di locazione, che l'Ateneo assumeva privi di un valido titolo deliberativo. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la pronuncia della Corte di cassazione sulla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego, l'Università ha riassunto il giudizio e ha riproposto le medesime domande con un secondo ricorso, poi riunito al primo. Il docente ha contestato l'indebito e ha proposto ricorso incidentale, chiedendo il pagamento delle differenze tra l'indennità ricevuta e quella che avrebbe ritenuto spettante per il servizio all'estero, nonché il riconoscimento dei maggiori contributi previdenziali e del trattamento pensionistico conseguente. L'Università ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese del docente. Il ricorso principale è stato fondato sull'asserita mancanza di un atto valido ed efficace dell'Ateneo che avesse disposto l'aumento dell'indennità dal 2003 e l'assunzione a carico dell'Università del canone di locazione. Il docente non ha prodotto un principio di prova dell'esistenza di tale provvedimento; il verbale della Giunta di Ateneo del 18 giugno 2003 risultava limitato alla conferma delle indennità per gli anni 2001 e 2002 e al rimborso dell'affitto per quel periodo. Sono state inoltre dedotte questioni relative alla buona o mala fede del percettore, agli effetti dell'assoluzione penale per mancanza di dolo e alla decorrenza degli interessi. Quanto al ricorso incidentale, l'Università ha opposto la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, rilevando che il secondo era integralmente riproduttivo del primo. Ha accolto la domanda principale nei limiti precisati in motivazione, ritenendo provato che le somme erano state versate ma che mancava un valido titolo giustificativo per l'aumento dell'indennità e per i rimborsi contestati. Ha valorizzato anche il fatto che il docente non aveva impugnato o contestato formalmente le richieste di restituzione dell'Università e che la sentenza penale assolutoria, pur non facendo stato nel giudizio amministrativo, confermava la materialità dell'incameramento di somme prive di specifica autorizzazione; l'assoluzione per mancanza di dolo non escludeva quindi l'indebito oggettivo. Il docente è stato condannato a restituire euro 316.596,60. La richiesta di interessi dalla data dei singoli pagamenti è stata respinta: il Collegio ha ritenuto non riconoscibile la mala fede del percettore, poiché alla negligenza di quest'ultimo corrispondeva una negligenza dell'Università. Sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla messa in mora definitiva del 21 aprile 2017, non dalla precedente costituzione in mora del dicembre 2015, ritenuta generica e non quantificata, nonché gli interessi legali e anatocistici dalla notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 1283 c.c.; è stato escluso il maggior danno, non dedotto né provato. Il ricorso incidentale è stato respinto perché le pretese economiche del docente, riferite al pensionamento dell'ottobre 2009 e formulate per la prima volta nel dicembre 2014, erano prescritte in applicazione del termine quinquennale. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda principale e del rigetto del ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
chi ha eseguito un pagamento indebito ha diritto anche agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è esperibile sulla base dell'oggettiva erogazione di somme non dovute, indipendentemente dal dolo o dalla colpa del percettore. Gli interessi dal giorno del pagamento presuppongono però la mala fede del ricevente, non ravvisata nel caso concreto.
artt. 1224 e 1282 c.c.
In assenza di mala fede del percettore, sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora.
art. 1283 c.c.
Sulla somma dovuta sono riconosciuti gli interessi legali e anatocistici dalla notificazione del ricorso, nei limiti stabiliti dalla sentenza.
art. 3, comma 9, l. n. 335/1995
Le pretese economiche del docente relative a differenze retributive e previdenziali sono soggette a prescrizione quinquennale; la domanda proposta nel 2014, rispetto al pensionamento del 2009, è stata ritenuta prescritta.
art. 171 d.P.R. n. 18/1967
La disciplina dell'indennità di servizio all'estero è stata richiamata dal docente quale fondamento delle pretese riconvenzionali, ma non è stata applicata favorevolmente per intervenuta prescrizione.
artt. 23 ss. d.lgs. n. 62/1998
Le disposizioni sull'indennità di servizio all'estero dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri sono state invocate dal docente per ottenere differenze economiche, ma la domanda è stata respinta per prescrizione.
artt. 15, comma 4, e 16, comma 3, c.p.a.
Sono stati richiamati quale fondamento processuale della riassunzione del giudizio dopo la pronuncia sulla giurisdizione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, l'amministrazione che abbia erogato somme prive di un valido titolo giustificativo è tenuta a esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo; la mera buona fede del dipendente non rende irripetibili le somme, potendo rilevare soltanto sulle modalità e sull'onerosità del recupero.
- L'assoluzione penale del percettore per mancanza di dolo non impedisce la ripetizione civilistica delle somme indebitamente corrisposte, poiché l'indebito oggettivo prescinde dall'accertamento di dolo o colpa del ricevente.
- La prova dell'esistenza di un aumento retributivo o di un rimborso a carico dell'amministrazione richiede un valido atto dell'organo competente; la mera erogazione delle somme o una richiesta del dipendente non sostituiscono il titolo deliberativo.
- Gli interessi sulle somme indebitamente percepite decorrono dal pagamento soltanto quando il percettore era in mala fede. Se la mala fede non è provata e sussiste una negligenza dell'amministrazione nella formazione o nel controllo dei pagamenti, sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora qualificata e quantificata.
- Una costituzione in mora generica, priva dell'indicazione o della quantificazione dell'importo richiesto, non è idonea a far decorrere gli interessi moratori sulla somma oggetto di ripetizione.
- Le pretese retributive e previdenziali soggette al termine quinquennale si prescrivono quando non siano esercitate entro cinque anni dalla maturazione del diritto, anche se fatte valere nell'ambito di un successivo contenzioso pensionistico.
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