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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25196/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a tassazione maggiori redditi IRPEF e addizionali per l'anno 2007 sulla base del redditometro, in ragione di spese ritenute incompatibili con il reddito dichiarato, pari a zero. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo inizialmente accoglimento in primo grado; in appello, però, la decisione era stata riformata dalla CTR, che aveva ritenuto tempestivo e ammissibile l'appello dell'Ufficio, tardiva l'eccezione di difetto di sottoscrizione dell'avviso sollevata solo in appello, insussistente la pretesa non contestazione dell'Ufficio e legittimo l'accertamento sintetico, poiché la documentazione prodotta dal contribuente non giustificava le spese sostenute, incluse quelle collegate a mutui contratti. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello sul punto dell'idoneità della documentazione prodotta a giustificare le spese; 2) violazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 218/1997, art. 10 L. n. 212/2000 e art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 per mancata valutazione della documentazione giustificativa in sede di contraddittorio preventivo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova, omessa pronuncia e motivazione apparente sulla mancata prova di elementi contrari all'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché le norme invocate riguardavano la motivazione dell'avviso e non quella della sentenza, e perché la CTR aveva effettivamente motivato in modo congruo l'inidoneità della documentazione prodotta a giustificare le spese. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la censura mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. Il terzo motivo è stato reputato infondato: non vi era omessa pronuncia né motivazione apparente, e la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova nell'accertamento sintetico/redditometrico, per cui l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre agli indici di capacità contributiva, gravando sul contribuente la prova contraria. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    avviso di accertamento ex art. 36-bis

    norma richiamata come base formale dell'atto impositivo notificato al contribuente

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione, ma ritenuto non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione, ma riferito alla motivazione del provvedimento amministrativo e non della sentenza

  • art. 360 c.p.c.

    comma 5; comma 1, n. 3; comma 1, nn. 3 e 5

    la Corte rileva che i vizi di motivazione nei termini dedotti non sono più proponibili nei limiti attuali del n. 5 per le sentenze pubblicate dopo la riforma

  • art. 5 D.Lgs. n. 218/1997

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per contestare la mancata valutazione della documentazione in contraddittorio

  • art. 6 D.Lgs. n. 218/1997

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per il contraddittorio preventivo

  • art. 10 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per il contraddittorio e la correttezza dell'azione fiscale

  • art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente in tema di accertamento sintetico e prova contraria del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che, nel redditometro, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre agli indici di capacità contributiva e che spetta al contribuente dimostrare l'inesistenza del maggior reddito

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omessa pronuncia, avendo la CTR esaminato la documentazione prodotta

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte esclude la motivazione apparente, ritenendo la sentenza di merito adeguatamente argomentata

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o della documentazione già esaminata dal giudice di appello.
  • Quando il giudice di merito espone le ragioni per cui la documentazione del contribuente non è idonea a giustificare le spese poste a base dell'accertamento sintetico, non sussiste né omessa pronuncia né motivazione apparente.
  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio indicando gli elementi-indice di capacità contributiva; spetta poi al contribuente fornire prova contraria idonea a dimostrare che il maggior reddito accertato non sussiste.
  • Le norme sulla motivazione dell'atto impositivo non sono invocabili per censurare la motivazione della sentenza, che va valutata secondo i parametri propri del processo civile e tributario in sede di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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