Cassazione Civile, Ordinanza n. 25196/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a tassazione maggiori redditi IRPEF e addizionali per l'anno 2007 sulla base del redditometro, in ragione di spese ritenute incompatibili con il reddito dichiarato, pari a zero. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo inizialmente accoglimento in primo grado; in appello, però, la decisione era stata riformata dalla CTR, che aveva ritenuto tempestivo e ammissibile l'appello dell'Ufficio, tardiva l'eccezione di difetto di sottoscrizione dell'avviso sollevata solo in appello, insussistente la pretesa non contestazione dell'Ufficio e legittimo l'accertamento sintetico, poiché la documentazione prodotta dal contribuente non giustificava le spese sostenute, incluse quelle collegate a mutui contratti. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello sul punto dell'idoneità della documentazione prodotta a giustificare le spese; 2) violazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 218/1997, art. 10 L. n. 212/2000 e art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 per mancata valutazione della documentazione giustificativa in sede di contraddittorio preventivo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova, omessa pronuncia e motivazione apparente sulla mancata prova di elementi contrari all'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché le norme invocate riguardavano la motivazione dell'avviso e non quella della sentenza, e perché la CTR aveva effettivamente motivato in modo congruo l'inidoneità della documentazione prodotta a giustificare le spese. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la censura mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. Il terzo motivo è stato reputato infondato: non vi era omessa pronuncia né motivazione apparente, e la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova nell'accertamento sintetico/redditometrico, per cui l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre agli indici di capacità contributiva, gravando sul contribuente la prova contraria. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
avviso di accertamento ex art. 36-bis
norma richiamata come base formale dell'atto impositivo notificato al contribuente
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione, ma ritenuto non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione, ma riferito alla motivazione del provvedimento amministrativo e non della sentenza
art. 360 c.p.c.
comma 5; comma 1, n. 3; comma 1, nn. 3 e 5
la Corte rileva che i vizi di motivazione nei termini dedotti non sono più proponibili nei limiti attuali del n. 5 per le sentenze pubblicate dopo la riforma
art. 5 D.Lgs. n. 218/1997
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per contestare la mancata valutazione della documentazione in contraddittorio
art. 6 D.Lgs. n. 218/1997
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per il contraddittorio preventivo
art. 10 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente per il contraddittorio e la correttezza dell'azione fiscale
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento sintetico e prova contraria del contribuente
art. 2697 c.c.
la Corte afferma che, nel redditometro, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre agli indici di capacità contributiva e che spetta al contribuente dimostrare l'inesistenza del maggior reddito
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude l'omessa pronuncia, avendo la CTR esaminato la documentazione prodotta
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la Corte esclude la motivazione apparente, ritenendo la sentenza di merito adeguatamente argomentata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o della documentazione già esaminata dal giudice di appello.
- Quando il giudice di merito espone le ragioni per cui la documentazione del contribuente non è idonea a giustificare le spese poste a base dell'accertamento sintetico, non sussiste né omessa pronuncia né motivazione apparente.
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria assolve l'onere probatorio indicando gli elementi-indice di capacità contributiva; spetta poi al contribuente fornire prova contraria idonea a dimostrare che il maggior reddito accertato non sussiste.
- Le norme sulla motivazione dell'atto impositivo non sono invocabili per censurare la motivazione della sentenza, che va valutata secondo i parametri propri del processo civile e tributario in sede di cassazione.
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