Cassazione Penale, Sentenza n. 15705/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte del GIP di Vicenza, dell'istanza di revoca della prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposto con DASPO (3/8/2024, convalida 12/8/2024). Il motivo centrale è che l'obbligo era stato imposto in relazione alla "Taranto Football Club 1927 S.r.l." e, dopo l'esclusione dal campionato, la messa in liquidazione giudiziale e la perdita del titolo sportivo di tale società (e la successiva costituzione di una diversa società sportiva "Società Sportiva Taranto 2025" iscritta a campionati dilettantistici e che gioca in altro comune), le condizioni che giustificavano l'obbligo sono venute meno o mutate ai sensi dell'art. 6 co. 5 legge 13/12/1989 n. 401. Si è altresì censurata l'illogicità e la mancata valutazione da parte del GIP circa la perdita di efficacia del provvedimento originario e la mancanza di una nuova valutazione della pericolosità dell'istante alla luce delle sopravvenienze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la revoca e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti. La Corte ha affermato che l'obbligo di presentazione imposto ai sensi dell'art. 6 legge n. 401/1989 è riferito alla compagine sportiva esistente al momento dell'adozione del provvedimento e cessa di avere efficacia quando la società viene posta in liquidazione, perde il titolo sportivo ed è esclusa dal campionato (mancanza di continuità soggettiva). Non è ammessa un'interpretazione estensiva del provvedimento che consenta di applicarlo automaticamente ad una diversa società che, pur rappresentando la stessa città, è autonomamente costituita. La Corte ha inoltre precisato che, se del caso, il Questore potrà adottare un nuovo provvedimento (integrativo o sostitutivo) da sottoporre a convalida, e che il GIP dovrà comunque valutare le sopravvenienze e, in particolare, verificare se permanga la pericolosità dell'istante (con riferimento anche alle partite della Nazionale giocate a Taranto, che potrebbero conservarsi come ambito di applicazione).
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6
"la prescrizione di cui al comma 2 ... è revocata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione" (art. 6, comma 5)
La Corte interpreta l'art. 6 come riferito alla specifica compagine sportiva esistente al momento dell'adozione del provvedimento: se quella compagine cessa di esistere o perde il titolo sportivo, l'obbligo di presentazione decade o perde efficacia, salvo nuova valutazione e nuovo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza sottoposto a convalida.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 11
presente nel testo ma senza citazione testuale completa nel provvedimento
L'art. 11 d.lgs. 159/2011 è richiamato per sottolineare la natura di misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione: la revoca/modifica richiede elementi sopravvenuti o non precedentemente esaminati idonei a incidere sul quadro fattuale e sulla valutazione della pericolosità.
Norme Organizzative Interne Federali (FIGC)
richiamate nel provvedimento come disciplina della revoca/trasferimento del titolo sportivo
La procedura federale di revoca del titolo sportivo e la riassegnazione del titolo a diverso soggetto conferma che la nuova società è autonoma e che il titolo sportivo non si trasferisce automaticamente; ciò supporta l'idea che il DASPO riferito alla società originaria non si applica di regola alla nuova compagine.
Massime di principio
- L'obbligo di presentazione previsto dal DASPO ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989 è riferito alla specifica società sportiva esistente al momento dell'adozione del provvedimento; la cessazione dell'attività, la messa in liquidazione, la perdita del titolo sportivo o l'esclusione dal campionato rendono inefficace il provvedimento rispetto a nuove società distinte.
- Non è consentita un'interpretazione estensiva che applichi automaticamente il medesimo obbligo ad una diversa società che, seppur rappresenti la stessa città, è autonoma dal punto di vista soggettivo e giuridico; per estendere la misura occorre un nuovo provvedimento del Questore, con successiva convalida giudiziaria.
- La competenza a decidere sulla revoca o modifica dell'obbligo (art. 6 co. 5 l. 401/1989) spetta al Giudice delle indagini preliminari che ha convalidato il provvedimento originario; il GIP deve valutare le sopravvenienze e la persistenza o meno della pericolosità.
- La revoca o modifica della misura richiede elementi sopravvenuti o non precedentemente considerati idonei a incidere in modo decisivo sulla valutazione della pericolosità dell'interessato; la mera variazione della denominazione o l'esistenza di una nuova società non è automaticamente sufficiente senza verifica della continuità sostanziale.
- Occorre attenzione ai casi in cui l'obbligo riguardi anche partite della Nazionale o luoghi/manifestazioni che non dipendono dalla compagine societaria locale: tali prescrizioni potrebbero sopravvivere se il giudice, in nuova valutazione, ravvisa la persistenza della pericolosità.
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