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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35233/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza di condanna emessa in appello per i capi 2) (oltraggio a pubblico ufficiale riqualificato ex art. 341-bis c.p.) e 3) (lesioni aggravate), deducendo: difetto di correlazione fra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza (l'oltraggio non sarebbe stato né contestato né provato), mancanza dell'elemento costitutivo della "presenza di più persone" richiesto dall'art. 341-bis c.p., inosservanza e valutazione errata della testimonianza di Giuseppe Pediglieri che non confermerebbe la presenza di terzi, e carenza del nesso teleologico fra oltraggio e lesioni. I fatti di causa: dopo una multa per divieto di sosta Parisi avrebbe preteso che l'operatrice strappasse il verbale, afferrato e lanciato il bollettario, e poi, presso il Comando, avrebbe scagliato denaro e spinto Giuseppe Pediglieri provocandogli lesioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 2) (oltraggio) perché il fatto non sussiste, ritenendo che non sia stato provato l'elemento costitutivo "della presenza di almeno due persone" estranee all'atto d'ufficio (elemento necessario per l'integrazione dell'art. 341-bis c.p.). In conseguenza della declaratoria di non sussistenza dell'oltraggio aggravante, è stata esclusa l'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 1, c.p. con riguardo al reato di lesioni (capo 3), rendendo tale reato procedibile a querela: in mancanza della querela, la Corte ha annullato senza rinvio anche la pronuncia impugnata relativa al capo 3) per improcedibilità dell'azione.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    presuppone che l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale avvenga "in luogo pubblico o aperto al pubblico" e "in presenza di più persone"

    la Corte interpreta l'art. 341-bis come norma che richiede la presenza di almeno due persone estranee alla funzione svolta dai pubblici ufficiali coinvolti; la pluralità di persone è elemento costitutivo e non mera circostanza aggravante

  • art. 337 cod. pen.

    reato originariamente contestato nella imputazione

    la riqualificazione in appello da art. 337 a art. 341-bis richiede che l'elemento essenziale della nuova fattispecie (la pubblicità/ presenza di più persone) sia provato o adeguatamente dedotto

  • artt. 582, 585, 576, comma primo n. 1, 61 n. 10 cod. pen.

    norme relative al delitto di lesioni personali e alle aggravanti

    l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 1 (aggravante per reati commessi contro pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) può mutare la condizione di procedibilità (da d'ufficio ad a querela), con possibile improcedibilità della azione se manca la querela

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    reintroduzione della fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale

    la riforma ha ridefinito la condotta tipica e trasformato la pluralità di persone in elemento costitutivo rilevante per la tutela rafforzata dei pubblici ufficiali

  • legge 25 giugno 1999, n. 205

    abrogazione previgente della fattispecie (citata nel contesto storico-normativo)

    richiamata per spiegare il percorso normativo che ha portato alla riformulazione dell'oltraggio

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022 (Pagliari) e Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024 (Bertuccioli)

    decisioni richiamate per la corretta interpretazione dell'elemento della pluralità di persone

    precedenti della Corte che confermano che la pluralità di persone deve consistere in persone estranee all'atto di ufficio e che siano potenzialmente in grado di recepire l'offesa all'autorità pubblica

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) è necessario provare che l'offesa sia avvenuta "in presenza di più persone": non basta la presenza di altri pubblici ufficiali che stavano svolgendo lo stesso atto d'ufficio
  • Se la pluralità di persone non è provata o è documentalmente/ testimonialmente incerta, la fattispecie di oltraggio non può essere ritenuta integra e la condanna va annullata per non sussistenza del fatto
  • La riqualificazione in sede di appello verso una fattispecie che introduce un elemento costitutivo nuovo (es. pluralità di persone) richiede che l'elemento sia adeguatamente dedotto e dimostrato; l'appello non può limitarsi a sostenere la offensività della condotta senza indicare elementi probatori nuovi
  • Se una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio viene esclusa in cassazione, e il reato diventa procedibile a querela, la mancanza della querela comporta l'improcedibilità dell'azione e l'annullamento senza rinvio della condanna
  • Testimonianze vaghe o contraddittorie sulla presenza di terzi non sono idonee a sostituirsi a una prova chiara della pubblicità dell'offesa; il giudice deve specificare e motivare in punto di presenza e qualità delle persone che avrebbero assistito all'oltraggio

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