Ordinanza n. 2074/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio/inadempimento serbato dall’amministrazione sulla richiesta di fissazione appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Ha disposto un incombente interlocutorio, assegnando alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza per presentare memorie limitate alla sussistenza della procura alle liti e alla sua legalizzazione. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 28 aprile 2026.
Atto impugnato: silenzio/inadempimento sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare una domanda di visto d'ingresso. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla sussistenza della procura alle liti e sulla sua legalizzazione. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha quindi sottoposto alle parti un'unica questione, assegnando loro un termine per il deposito di memorie.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
presentare memorie vertenti su quest'unica questione
Il Collegio ha utilizzato il contraddittorio postumo previsto dalla disposizione per consentire alle parti di interloquire su una questione rilevata d'ufficio, relativa alla procura alle liti e alla sua legalizzazione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente discussa, deve consentire alle parti di interloquire su di essa prima di definire il giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- I dubbi sulla sussistenza della procura alle liti e sulla sua legalizzazione costituiscono una questione processuale che può essere esaminata d'ufficio dal giudice prima della definizione dell'azione avverso il silenzio.
Come è indicizzato
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