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Ordinanza

Ordinanza n. 2074/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento del silenzio/inadempimento serbato dall’amministrazione sulla richiesta di fissazione appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso

Giustizia amministrativa202514698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda avverso il silenzio. Ha disposto un incombente interlocutorio, assegnando alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza per presentare memorie limitate alla sussistenza della procura alle liti e alla sua legalizzazione. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 28 aprile 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare una domanda di visto d'ingresso. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla sussistenza della procura alle liti e sulla sua legalizzazione. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha quindi sottoposto alle parti un'unica questione, assegnando loro un termine per il deposito di memorie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    presentare memorie vertenti su quest'unica questione

    Il Collegio ha utilizzato il contraddittorio postumo previsto dalla disposizione per consentire alle parti di interloquire su una questione rilevata d'ufficio, relativa alla procura alle liti e alla sua legalizzazione.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente discussa, deve consentire alle parti di interloquire su di essa prima di definire il giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • I dubbi sulla sussistenza della procura alle liti e sulla sua legalizzazione costituiscono una questione processuale che può essere esaminata d'ufficio dal giudice prima della definizione dell'azione avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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