Sentenza del 09/10/2015 n. 20247 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha denunciato la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che, trattandosi di una società di persone, l'accertamento fiscale riguardante la società e la conseguente imputazione del reddito ai soci costituiscono una controversia inscindibile. Pertanto, società e tutti i soci avrebbero dovuto partecipare al medesimo processo mediante litisconsorzio necessario. La Commissione tributaria regionale aveva invece deciso nel merito nei confronti della sola società, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei soci.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'unitarietà dell'accertamento impone la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci. Ha escluso la possibilità di sanare il vizio mediante la riunione dei giudizi, poiché le controversie della società e dei soci erano state trattate in udienze diverse e avevano avuto esiti differenti, senza simultaneus processus. Di conseguenza, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo, ha cassato la decisione della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del TUIR
La norma riguarda le società e associazioni cui il reddito è imputato ai soci, indipendentemente dalla percezione.
L'accertamento del reddito della società di persone e la sua imputazione ai soci sono strettamente collegati e formano una fattispecie unitaria.
Art. 40 del D.P.R. n. 600/1973
La norma disciplina la rettifica delle dichiarazioni delle società e dei soci in relazione all'accertamento unitario.
La rettifica del reddito della società comporta automaticamente conseguenze fiscali nei confronti dei soci, rendendo necessaria la partecipazione di tutti al medesimo giudizio.
Art. 111, comma 2, della Costituzione
Principio della ragionevole durata del processo.
La riunione dei giudizi separati può evitare una declaratoria di nullità soltanto quando consenta di ricostituire effettivamente l'unità della controversia senza sacrificare il contraddittorio.
Artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Garanzie del giusto processo e del diritto a un ricorso effettivo.
Il principio di ragionevole durata del processo può giustificare la riunione di procedimenti separati, ma non può prevalere quando mancano le condizioni concrete per garantire un contraddittorio effettivo e decisioni coerenti.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari e devono partecipare allo stesso processo.
- La decisione resa soltanto nei confronti della società, senza la partecipazione dei soci, è affetta da nullità per violazione del contraddittorio; il vizio può essere rilevato d'ufficio anche in Cassazione.
- La nullità può essere evitata mediante riunione dei giudizi separati solo se vi sono identità di causa, avvisi di accertamento, difese, trattazione simultanea e decisioni sostanzialmente coincidenti.
- Se i giudizi della società e dei soci sono stati trattati separatamente, in udienze diverse o con esiti differenti, la riunione non è sufficiente: occorre cassare la decisione e rinnovare il processo davanti al giudice di merito con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
- Il rispetto del contraddittorio prevale sull'esigenza di economia processuale quando la separazione dei giudizi può determinare decisioni incompatibili o impedire una valutazione unitaria dell'accertamento.
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