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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14258/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha riconosciuti responsabili, a vario titolo, dei reati di usura, estorsione e riciclaggio nell'ambito di un'articolazione della 'ndrangheta capeggiata da Pensabene. Le censure principali erano: per Astolfi e Di Mauro contestazione della sussistenza del reato presupposto (appropriazione indebita) e del dolo nel riciclaggio; per Astolfi anche la contestazione che al più dovesse essere ritenuto concorrente nel reato presupposto; per Chiara dedotta l'esimente dello stato di necessità rispetto al concorso in usura; per Diano contestazioni sull'identificazione nel filmato, sulla configurabilità del concorso anomalo (art.116 c.p.) e sulla aggravante di agevolazione mafiosa; per Reboldi plurime censure sulla distinzione tra fatti distinti di usura, sulla prova delle estorsioni e del ruolo di tramite, sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., sull'attribuzione dell'aggravante del metodo mafioso e sulla motivazione degli aumenti di pena e della pena pecuniaria; per Don contestazione della competenza territoriale (Monza vs Brescia) e della sussistenza dell'appropriazione indebita a suo carico; per Baldini contestazione della provenienza illecita delle somme ritenute riciclate e della prova del dolo. In sintesi i motivi toccano questioni di fatto (valutazione di intercettazioni e testimonianze, identificazione filmica, valutazione del ruolo degli imputati nel sodalizio) e questioni di diritto (criteri di distinzione tra riciclaggio e concorso nel reato presupposto, competenza territoriale per connessione, applicazione di esimenti e attenuanti/aggravanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha integralmente respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi nella maggior parte dei casi. Nello specifico: Astolfi Marcel: ricorso infondato; confermata condanna per riciclaggio (capo 11) e condanna alle spese. Chiara Andrea: ricorso dichiarato inammissibile; confermata condanna per usura (capo 5); condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Diano Giuseppe: ricorso dichiarato inammissibile; confermata condanna per estorsione aggravata (capo 6); condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Reboldi Giuliano: ricorso in gran parte rigettato; unique accoglimento parziale relativo alla determinazione della pena pecuniaria per il reato di estorsione (rideterminata complessivamente in euro 2.350,00 di multa), mentre le condanne per usura e estorsione e le aggravanti sono state confermate; spese a carico. Di Mauro Cinzia: ricorso infondato; confermata condanna per riciclaggio (capo 11); spese a carico. Don Francesco: ricorso dichiarato inammissibile; confermata condanna per riciclaggio (capo 12); condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Baldini Vittorio: ricorso dichiarato inammissibile; confermata condanna per riciclaggio (capo 13); condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Complessivamente la Corte ha ribadito la fondatezza delle valutazioni di merito su elementi probatori come intercettazioni, comportamenti processuali, filmati e profili di collegamento con il sodalizio, salvo la correzione tecnica della pena pecuniaria nel caso del Reboldi.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Per il reato di riciclaggio non è necessario che il delitto presupposto sia stato definitivamente accertato da una sentenza di condanna; è sufficiente che la materialità del fatto non sia giudizialmente esclusa e che il giudice procedente possa incidentalmente ritenere la sussistenza del reato presupposto sulla base di elementi idonei a individuarne la tipologia

  • art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)

    La Corte richiama il principio che la distinzione tra concorso nel reato presupposto e responsabilità per riciclaggio deve valutare caso per caso se l'attività di 'lavaggio' abbia influenzato o rafforzato la decisione di delinquere dell'autore del reato principale

  • art. 114 cod. pen. (attenuante di minima importanza)

    L'applicabilità dell'attenuante richiede che il contributo dell'imputato sia di minima importanza; i giudici di merito hanno valutato la concreta rilevanza del contributo e possono ritenere non applicabile l'attenuante se il ruolo è stato decisivo nell'esecuzione materiale

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. (competenza per connessione - vis attractiva)

    Se è proceduto per un reato espressamente contemplato dall'art.51, comma 3-bis, la competenza territoriale esercitata su quello esercita vis attractiva anche sugli altri reati connessi, giustificando la competenza del Tribunale di Monza rispetto ad altri fori

  • art. 194, comma 3 cod. proc. pen. (testimonianza/limiti)

    La Corte ha ritenuto ammissibile e probante la testimonianza dell'operante (polizia giudiziaria) che in dibattimento ha indicato l'identificazione dell'imputato nel filmato; tale riconoscimento informale, se espresso con certezza da chi ha seguito le indagini, è prova utilizzabile

  • art. 54 cod. pen. (stato di necessità)

    L'esimente dello stato di necessità richiede prove circostanziate e non può essere sostenuta in modo generico; se il ricorrente ha poi tratto vantaggio o cambiato ruolo rispetto all'aggressore non è riconoscibile

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    In relazione alla pena pecuniaria la Corte ha richiamato i limiti edittali dell'art.629 e ha rideterminato la multa nel caso concreto in rapporto al giudizio di bilanciamento tra circostanze

  • art. 7 D.L. 152/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) (aggravante per finalità di agevolare cosca/uso metodo mafioso)

    La presenza di finalità di agevolare la cosca o l'uso del metodo mafioso può essere desunta dal contesto, dal ruolo dell'imputato e dalle modalità delle condotte; conoscenza o contiguità con il sodalizio contribuiscono al giudizio di aggravante

  • art. 116 cod. proc. pen. / principi giurisprudenziali (distinzione temporale e causale fra reato presupposto e riciclaggio)

    La giurisprudenza richiede, oltre alla considerazione temporale, una valutazione se l'anticipata 'assicurazione' di ripulire il denaro abbia effettivamente condizionato la commissione del reato presupposto; in mancanza, può configurarsi il reato di riciclaggio anche senza concorso nel presupposto

Massime di principio

  • Nel reato di riciclaggio non è necessario che il reato presupposto sia già stato giudicato con sentenza definitiva; il giudice del riciclaggio può valutare la sussistenza del presupposto sulla base di elementi probatori incidentali e logici
  • Il dolo nel riciclaggio e la consapevolezza della provenienza illecita possono essere provati anche per via indiziaria: intercettazioni, modalità operative ricorrenti, rapporti continuativi con soggetti di comprovata caratura criminale e partecipazione materiale all'operazione sono elementi rilevanti
  • La qualificazione dell'uso del "metodo mafioso" o della finalità di agevolare la cosca si ricava dal contesto, dal ruolo del soggetto e dalle modalità delle condotte; la mera conoscenza di membri del sodalizio, se accompagnata da comportamenti coesi, può essere valutata come idonea
  • L'esimente dello stato di necessità (art.54) è di applicazione restrittiva: va provata concretamente e non è compatibile con comportamenti nei quali l'imputato ottiene utilità o assume ruolo attivo nella commissione del reato
  • La competenza territoriale per connessione può attribuire 'vis attractiva' al foro in cui opera il reato associativo o il reato contemplato dall'art.51, comma 3-bis, con conseguente accumulo dei reati connessi nel medesimo giudice
  • L'identificazione visiva in dibattimento, anche se svolta da personale di polizia giudiziaria, è prova utilizzabile se il dichiarante è certo della propria individuazione e la deposizione è resa in contraddittorio davanti al giudice
  • La distinzione tra concorso nel reato presupposto e riciclaggio richiede una valutazione fattuale se l'attività di 'pulitura' abbia preceduto o determinato la commissione del reato presupposto o se, viceversa, il reato presupposto sia stato autonomamente determinato dall'autore
  • Le questioni probatorie fondate su valutazioni di credibilità di testi e su riscontri incrociati (intercettazioni, documentazione contabile, comportamenti) sono sostanzialmente di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione salvo vizi logici-palese contraddittorietà

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