Corte di giustizia, Sentenza C-500/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 aprile 2020. — AU contro Reliantco Investments LTD e Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Nozioni di “cliente al dettaglio” e di “consumatore” – Presupposti per invocare la qualità di consumatore – Determinazione della competenza a conoscere della domanda. — Causa C-500/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la nozione di consumatore nel regolamento Bruxelles I bis si valuta in relazione al singolo contratto e non coincide con quella di cliente al dettaglio della direttiva MiFID I. Nelle controversie sui CFD, elementi come il volume delle operazioni o l’entità degli investimenti non bastano da soli a escludere la qualità di consumatore. La Corte precisa inoltre che anche un’azione formalmente basata su responsabilità extracontrattuale può ricadere nella sezione 4 se è strettamente legata a un contratto concluso tra le parti.
Competenza giurisdizionale nelle controversie su CFD: la qualità di consumatore ai fini del regolamento Bruxelles I bis e la rilevanza della nozione di "cliente al dettaglio" della direttiva MiFID I
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, una persona fisica che opera in CFD tramite una società finanziaria possa essere qualificata come consumatore; se a tal fine siano rilevanti il numero elevato di operazioni, l’ingente ammontare investito e la qualificazione come "cliente al dettaglio" ai sensi della direttiva 2004/39/CE; e se un’azione proposta dal consumatore e qualificata come responsabilità extracontrattuale/"culpa in contrahendo" rientri comunque nella sezione 4 del regolamento Bruxelles I bis quando è inscindibilmente connessa a un contratto concluso con il professionista.
Principio di diritto
Ai fini del regolamento n. 1215/2012, una persona fisica che concluda un contratto di CFD con una società finanziaria può essere considerata "consumatore" solo se il contratto non rientra nell’ambito della sua attività professionale; per tale qualificazione sono in linea di principio irrilevanti sia l’elevato numero di operazioni e l’importo investito sia la circostanza che essa sia un "cliente al dettaglio" ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Inoltre, un’azione qualificata come responsabilità extracontrattuale rientra nella sezione 4 del regolamento Bruxelles I bis solo se è inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra consumatore e professionista; in tal caso la competenza va determinata secondo le regole speciali sui contratti conclusi dai consumatori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/39/CE
- Direttiva 93/13/CEE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 864/2007
Competenza giurisdizionale nelle controversie su CFD: consumatore e cliente al dettaglio
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Specializat Cluj in una controversia tra AU e due società del gruppo Reliantco relativa a operazioni su contratti finanziari differenziali (CFD) effettuate tramite piattaforma online. Il giudice rumeno chiedeva chiarimenti sulla nozione di consumatore ai fini del regolamento n. 1215/2012 e sulla competenza giurisdizionale quando l’azione è formulata come responsabilità extracontrattuale.
Fatti e procedimento principale
AU aveva aperto un conto sulla piattaforma UFX per negoziare strumenti finanziari, in particolare CFD. Successivamente aveva concluso un contratto con Reliantco Investments LTD, nel quale era prevista una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici ciprioti e l’applicazione del diritto cipriota. Dopo aver inserito ordini con limite di prezzo in previsione del ribasso del prezzo del petrolio, AU sosteneva di aver perso l’intero importo depositato e conveniva le società chiedendo, tra l’altro, la dichiarazione di nullità di clausole abusive e di alcuni ordini, oltre al risarcimento del danno.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 18, 19 e 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012;
- l’articolo 4, paragrafo 1, punti 10, 11, 12 e 17, l’articolo 19 e l’allegato II della direttiva 2004/39/CE;
- l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE;
- l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la nozione di "cliente al dettaglio" della direttiva 2004/39/CE dovesse essere interpretata secondo gli stessi criteri della nozione di "consumatore" della direttiva 93/13/CEE;
- se, e a quali condizioni, un cliente al dettaglio potesse invocare la qualità di consumatore ai fini della competenza;
- se il numero elevato di operazioni e gli importi investiti fossero elementi rilevanti;
- se, ai fini della competenza, rilevasse il fatto che l’attore avesse qualificato la domanda come responsabilità extracontrattuale, fondata su violazioni di obblighi di tutela del consumatore.
Ragionamento della Corte sulla qualità di consumatore
La Corte ribadisce che l’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012 si applica solo se ricorrono cumulativamente tre presupposti: qualità di consumatore di una parte, conclusione di un contratto con un professionista e inclusione del contratto in una delle categorie previste dalla disposizione. La nozione di consumatore è interpretata restrittivamente e va valutata in rapporto al contratto specifico, in base alla natura e alla finalità del rapporto, non alla situazione soggettiva complessiva della persona.
La Corte afferma che possono beneficiare del regime speciale solo i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività professionale, per soddisfare esigenze private. Da ciò deriva che, nei contratti su CFD, fattori quali:
- il numero elevato di operazioni;
- il breve arco temporale in cui sono state effettuate;
- l’entità delle somme investite;
- le eventuali conoscenze finanziarie dell’interessato;
- il suo comportamento attivo nelle operazioni, sono, in linea di principio, irrilevanti ai fini della qualifica di consumatore.
Ugualmente irrilevante è, di per sé, la circostanza che la persona sia un "cliente al dettaglio" ai sensi della direttiva 2004/39/CE. La Corte esclude quindi che la nozione di cliente al dettaglio della direttiva MiFID I debba fungere da criterio decisivo o da parametro interpretativo della nozione di consumatore del regolamento Bruxelles I bis.
Ragionamento sulla quarta questione: azione extracontrattuale e sezione 4 del regolamento
La Corte osserva che la sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012 riguarda la competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori. Perciò essa si applica, in linea di principio, solo se esiste un contratto effettivamente concluso tra le parti e se l’azione è inscindibilmente connessa a quel contratto.
Nel caso concreto, la Corte distingue due rapporti:
- rispetto a Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti, non risultava l’esistenza di un contratto concluso con AU, sicché la sezione 4 non può applicarsi;
- rispetto a Reliantco Investments LTD, invece, l’azione mirava a far valere la responsabilità del professionista per inadempimento di obblighi precontrattuali di informazione, consiglio e avvertimento imposti dalla normativa di tutela dei consumatori. Tale azione è considerata inscindibilmente connessa al contratto e quindi ricadente nella sezione 4.
La Corte respinge l’idea che il fatto che la domanda sia impostata come "culpa in contrahendo" ai sensi del regolamento n. 864/2007 impedisca l’applicazione delle regole di competenza sui contratti dei consumatori. Anzi, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Roma II conferma la coerenza tra legge applicabile alle trattative precontrattuali e giudice competente, entrambe determinate in funzione del contratto da concludere.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- una persona fisica che effettua operazioni su CFD tramite una società finanziaria può essere consumatore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 se il contratto non rientra nell’ambito della sua attività professionale;
- il volume delle operazioni e gli importi investiti sono, di per sé, irrilevanti;
- la qualifica di cliente al dettaglio ai sensi della direttiva 2004/39/CE è, di per sé, irrilevante;
- un’azione di responsabilità extracontrattuale proposta dal consumatore rientra nella sezione 4 solo se è inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso con il professionista, circostanza da verificare dal giudice nazionale.
Principi di rilievo pratico
La sentenza è rilevante perché conferma che, nelle controversie finanziarie transfrontaliere, la tutela processuale del consumatore dipende dalla funzione concreta del contratto e non dalla mera intensità dell’attività di trading. Per gli operatori e i difensori, ciò significa che la competenza speciale del foro del consumatore può operare anche quando la domanda sia strutturata in termini di responsabilità precontrattuale, purché il nucleo della controversia sia direttamente collegato a un contratto consumeristico effettivamente concluso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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