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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24685/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti del socio di una società a ristretta base partecipativa, sul presupposto che i maggiori ricavi accertati in capo alla società fossero stati presuntivamente distribuiti al socio insieme ad altri redditi recuperati a tassazione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio richiamando l'annullamento dell'avviso emesso verso la società. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il solo motivo del ricorso principale ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato con tre motivi: nullità della motivazione della sentenza regionale per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c.; inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, o in subordine omessa pronuncia sull'eccezione; violazione degli artt. 38, comma 3, e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2729 c.c. Tuttavia, prima della decisione, il contribuente depositava documentazione relativa alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con prova della domanda e del pagamento della prima rata; non risultando il diniego dell'Agenzia entro il termine previsto né istanza di trattazione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia era stata definita mediante adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con presentazione della domanda, allegazione della ricevuta e pagamento della prima rata, senza notifica del diniego entro il termine del 31 luglio 2020 e senza successiva istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. In ragione dell'estinzione e della qualità di ricorrente dell'Agenzia, la Corte ha escluso altresì l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio secondo cui esso non opera fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato sia dal ricorso principale sia da alcuni motivi incidentali per denunciare errori processuali o nullità della sentenza.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia come norma sulla sospensione necessaria, deducendone la violazione da parte della sentenza di merito.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dall'Agenzia nel contesto della dedotta violazione delle regole processuali del giudizio tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal contribuente per sostenere la radicale inesistenza o nullità della motivazione della sentenza della CTR.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal contribuente insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 per censurare la motivazione della decisione di merito.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal contribuente per dedurre l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in via subordinata dal contribuente per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel terzo motivo incidentale quale norma sostanziale relativa all'accertamento del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

  • art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel terzo motivo incidentale in relazione al metodo di accertamento induttivo dei redditi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo incidentale per contestare l'utilizzo della presunzione di distribuzione degli utili societari al socio.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    Costituisce la base normativa della definizione agevolata della controversia fiscale; la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, in assenza di diniego e di istanza di trattazione, determinano l'estinzione del processo.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    Prevede il termine entro il quale l'Agenzia deve notificare il diniego della domanda di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    Stabilisce l'estinzione del processo in caso di perfezionamento della definizione agevolata secondo le condizioni previste.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018

    È la disciplina della definizione agevolata richiamata in concreto dal contribuente mediante domanda e pagamento della prima rata.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è stata definita tramite la procedura di definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, con domanda tempestiva e versamento della prima rata, e non risulta notificato il diniego entro il termine previsto né viene chiesta la trattazione del giudizio, il processo va dichiarato estinto.
  • La definizione agevolata della lite fiscale assorbe la necessità di esaminare i motivi di ricorso principale e incidentale, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio e, in ogni caso, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica oltre le ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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