Cassazione Penale, Sentenza n. 08757/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore con un unico motivo: vizio di motivazione per omissione di esame della richiesta avanzata in appello di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto come configurata dalla Corte costituzionale (sentenza n.86/2024). Si deduce che la Corte di appello non ha motivato sulla attenuante costituzionale richiesta, avendo invece trattato e rigettato l'attenuante codicistica dell'art. 62, primo comma, n.4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità), non invocata dal difensore; si denuncia altresì incoerenza e illogicità della motivazione, posto che le due attenuanti sono strumenti distinti e possono essere congiuntamente applicate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha affermato che l'attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.86/2024 è uno strumento ulteriore rispetto all'attenuante codicistica di cui all'art.62, primo comma, n.4, e può essere applicata congiuntamente quando il fatto è di minima offensività. Tuttavia, nel caso concreto la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua ed esaustiva sul punto, ritenendo che il fatto non avesse carattere di minima offensività (danno non esiguo, uso di violenza e minaccia con un oggetto metallico). Tale motivazione implicitamente esclude anche la concedibilità dell'attenuante costituzionale richiesta; pertanto non sussiste omissione o illogicità. Di conseguenza il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. e art. 628, terzo comma, n.1 cod. pen.
art. 110; art. 628, comma 3, n.1
Indicano il reato contestato (concorso di persone e rapina aggravata): la pronuncia conferma la condanna per il delitto commesso ai danni della persona offesa.
art. 62, primo comma, n.4, cod. pen.
art. 62, I comma, n.4 cod. pen.
Attenuante codicistica relativa al "danno patrimoniale di speciale tenuità" (o, per delitti a scopo di lucro, al "lucro di speciale tenuità"): richiede la valutazione dell'entità dell'evento dannoso o del lucro come di speciale tenuità.
Sentenza Corte Costituzionale n.86 del 13/05/2024
Corte Cost., sent. n.86 del 13/05/2024
Ha configurato una specifica attenuante della "lieve entità del fatto" per casi di offensività estremamente modesta, ritenendo insufficiente la disciplina codicistica preesistente per garantire la proporzionalità della pena in tali ipotesi.
Cassazione, Sez. 2, n.45792 del 04/12/2024 (Cizmic)
Sez. 2, n.45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359-01
Ha chiarito che l'attenuante costituzionale può essere applicata unitamente all'attenuante codicistica di cui all'art.62 n.4, poiché pur avendo presupposti in parte sovrapponibili sono strumenti distinti destinati ad adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto.
Cassazione, Sez. 2, n.35817 del 10/07/2019 (Sirica)
Sez. 2, n.35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01
Principio: quando il provvedimento impugnato indica con adeguatezza e logicità le circostanze determinanti del convincimento del giudice, non sussiste omissione della motivazione.
Cassazione, Sez. 2, n.29434 del 19/05/2004 (Candiano)
Sez. 2, n.29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220-01
Conferma il principio che la motivazione deve consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito; la sua adeguatezza esclude il vizio per omissione.
Massime di principio
- L'attenuante della "lieve entità del fatto" secondo la Corte Costituzionale (sent. n.86/2024) è applicabile anche congiuntamente all'attenuante codicistica dell'art.62, I comma, n.4, se ricorrono i rispettivi presupposti.
- La Corte d'appello deve motivare adeguatamente la non applicazione delle attenuanti; se la motivazione spiega chiaramente perché il fatto non è di minima offensività, non rileva che la Corte si sia soffermata su parametri codicistici affini non espressamente invocati dalle parti.
- Per ottenere l'attenuante costituzionale occorre dimostrare che la condotta presenti caratteristiche di offensività estremamente modesta (natura, mezzi, modalità, entità del danno o del pericolo, sincronia dei fattori valutativi).
- La mera richiesta difensiva di una specifica attenuante non garantisce l'accoglimento se il giudice, con motivazione logica e congrua, ritiene che i fatti non soddisfano i parametri richiesti.
- In sede di impugnazione la parte deve formulare chiaramente le richieste di attenuanti; tuttavia il giudice può utilizzare argomentazioni basate su criteri simili a quelli invocati dalle parti, purché la motivazione sia esaustiva e comprensibile.
- I vizi di omissione o illogicità della motivazione non possono essere fondati quando il provvedimento consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito e le ragioni della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08736/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08750/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08762/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08769/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08771/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08639/2026 del 05/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →