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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14520/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (etichette/fascette recanti il marchio "Tiziano Ferro"): principali censure riguardavano l'assenza di registrazione del marchio denominativo "Tiziano Ferro" (sostenendo che fosse registrato solo l'acronimo "TZN"), la presunta falsità o incompletezza della deposizione del teste Canterelli, la richiesta delle attenuanti generiche non accordate, la contestazione della recidiva (per Scognamiglio) e l'eccezione di grossolanità della contraffazione e carattere innocuo della vendita (per Morgese). Alcuni difensori chiedevano in subordine l'estinzione dei reati per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Sul punto del marchio la Corte di merito era stata ritenuta correttamente motivata: il teste Canterelli aveva riferito che le fascette sequestrate recavano sia la dicitura estesa "Tiziano Ferro" sia l'acronimo "TZN" e, ai fini dell'art. 474 c.p., la riproduzione anche parziale del marchio è sanzionata quando, con un esame sintetico, l'elemento riprodotto possa confondersi con l'originale. La eccezione di grossolanità è stata rigettata richiamando la giurisprudenza che esclude che condizioni di vendita o visibile bassa qualità escludano automaticamente il reato, che è di pericolo a tutela della fede pubblica nei marchi. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti e alla mancata collaborazione. La valutazione circa la recidiva è stata ritenuta corretta e sufficientemente motivata. Con decreto ex art. 616 c.p.p. le parti private sono state condannate al pagamento delle spese e alla somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 474

    Articolo richiamato quale norma incriminatrice per la detenzione per la vendita di prodotti con marchi falsi; la Corte ha confermato che integra il reato la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto anche senza prova dell'inganno reale dell'acquirente (reato di pericolo a tutela della fede pubblica).

  • Codice penale, art. 473

    Richiamato per precisare che l'alterazione o riproduzione del marchio può essere anche parziale: rileva l'impressione di insieme e l'esame sintetico comparativo, non un'analisi meramente analitica di singole parti del segno.

  • Codice penale, art. 648

    Articolo menzionato in apertura (ricettazione) tra i reati contestati; il provvedimento non entra nel dettaglio della sua qualificazione sostanziale nel corpo della pronuncia riportata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese e per la disposta somma alla Cassa delle ammende a carico delle parti che hanno proposto ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019 (Assane)

    Richiamata per ribadire il principio secondo cui la grossolanità della contraffazione o le modalità di vendita non escludono di per sé il reato di cui all'art. 474 c.p.; il reato tutela la fede pubblica nei marchi e si configura come reato di pericolo, non richiedendo la realizzazione dell'inganno.

Massime di principio

  • La riproduzione anche parziale di un marchio può integrare il reato di cui all'art. 474 c.p.: il corretto metro è l'esame sintetico che valuta l'impressione d'insieme sul consumatore mirato, non la verifica analitica di ogni elemento
  • La grossolanità della contraffazione o le modalità esterne di vendita (es. vendita in prossimità di metropolitana, assenza di punto vendita) non escludono automaticamente la responsabilità: il reato è di pericolo e tutela la fede pubblica nei segni distintivi
  • Il giudice di merito deve motivare esplicitamente sia il riconoscimento che l'esclusione di circostanze attenuanti o della recidiva: l'assenza di una motivazione positiva aiuta la Corte a confermare la decisione
  • In impugnazioni su marchi è determinante produrre prova documentale della registrazione o della titolarità del marchio e contestare in modo puntuale le deposizioni testimonali, altrimenti le censure sono ritenute manifestamente infondate
  • In Cassazione è frequente il rigetto per inammissibilità quando le censure si limitano a una diversa valutazione del merito dei fatti già apprezzati dai giudici di merito senza prospettare un vizio giuridico rilevante

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