Cassazione Penale, Sentenza n. 33385/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano per tre episodi di cessione di sostanza stupefacente in favore di SCORZA Mario (25 e 27 febbraio e 4 marzo 2009). La difesa ha prodotto nuove dichiarazioni (Ruzzi Vilma e Scorza Mario, dicembre 2016) e documentazione che attribuirebbe l'utenza telefonica 3890954311 a terzi (Sforza Francesco), sostenendo che il ROVETO non fosse il titolare dell'utenza usata per i contatti relativi alle cessioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando l'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia che aveva già ritenuto l'istanza reiterativa e priva di consistenza innovativa. La Corte ha ritenuto che le nuove dichiarazioni erano state già esaminate o risultavano contraddette dalle ammissioni del ROVETO nel giudizio di merito (egli aveva ammesso di avere la disponibilità dell'utenza dal 22 febbraio 2009 e di aver inviato gli sms contestati), e che la documentazione prodotta non scalfiva il quadro probatorio originario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione della somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art.634 cod.proc.pen.
Norma richiamata dalla Corte distrettuale per dichiarare inammissibile la richiesta di revisione ricorrente come reiterativa e non fondata su elementi nuovi decisivi
art.630 lett. c) cod.proc.pen.
art.630 lett.c) cod.proc.pen.
Disciplina i mezzi di prova nuovi posti a fondamento della revisione; la Corte ha valutato che le prove dedotte non avessero autonoma consistenza rispetto al compendio probatorio originario
art.616 cod.proc.pen.
Norma utilizzata per il comando al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per condanna alle spese
Giurisprudenza di legittimità (esempi citati)
sez.5, n.24070 del 27/04/2016; sez.5, n.34515 del 18/06/2021; sez.5, 19/02/2016; sez.2, n.35399 del 01/08/2019; sez.5, n.1969 del 20/11/2020; sez.2, n.18765 del 13/03/2018
Costante giurisprudenza che precisa come, ai fini della revisione, la prova nuova debba consentire di accertare con ragionevole sicurezza che il complesso probatorio originario non è più idoneo a sostenere la condanna; il giudice della revisione può eseguire un primo esame critico di non persuasività, incongruenza o non decisività degli elementi nuovi
Massime di principio
- Una istanza di revisione deve introdurre elementi realmente nuovi e decisivi: prove già esaminate in precedenti richieste o facilmente compatibili con le ammissioni del condannato non modificano l'esito
- Le dichiarazioni rese da persone potenzialmente coinvolte o interessate alla vicenda (testimonianze difensive tardive) hanno valore limitato se non sono autonome, concrete e corroborate da riscontri documentali o tecnici
- Il giudice della revisione può effettuare un esame preliminare e sommario delle prove nuove per verificare la loro idoneità a incidere sul compendio probatorio originario; elementi generici o contraddetti da precedenti dichiarazioni possono essere ritenuti inidonei
- L'ammissione resa dall'imputato in sede di giudizio di merito (es. disponibilità di una utenza telefonica cruciale) costituisce un elemento fortemente impeditivo della riesumazione di una tesi difensiva contraria, salvo prova nuova e convincente che dimostri il contrario
- La reiterazione di istanze analoghe già respinte aumenta la probabilità di inammissibilità: la riproposizione di argomentazioni già valutate non soddisfa il requisito di novità richiesto per la revisione
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