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Sentenza

Sentenza del 16/03/2016 n. 5195 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1998-2001, con i quali era stata negata la detrazione dell'IVA sulle fatture emesse dalla capogruppo per servizi pubblicitari e per l'uso del marchio. Secondo l'Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale, tali costi non erano inerenti all'attività della società, limitata alla produzione e non alla commercializzazione dei beni. La ricorrente sosteneva invece che anche il produttore potesse detrarre l'IVA relativa a servizi pubblicitari destinati a favorire la vendita dei prodotti da parte delle società distributrici appartenenti al medesimo gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riconosciuto che era errata, in astratto, l'affermazione secondo cui le spese pubblicitarie non potessero mai essere inerenti all'attività della produttrice. L'inerenza può sussistere quando il servizio pubblicitario presenta un nesso diretto e immediato con l'attività economica complessiva e i relativi costi sono incorporati nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo. Tuttavia, la sentenza regionale aveva anche rilevato che la società non aveva dimostrato il recupero dei costi presso le società distributrici, né che tali costi fossero stati incorporati nei prezzi di cessione dei prodotti. Tale carenza probatoria recideva il nesso tra il servizio pubblicitario acquistato a monte e le operazioni imponibili a valle. Per questo motivo il ricorso è stato rigettato, senza liquidazione delle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    La contribuente lamentava la violazione dell'art. 19 in materia di detrazione dell'IVA.

    La detrazione dell'IVA sugli acquisti è ammessa quando i beni o servizi acquistati sono inerenti alle operazioni economiche soggette a IVA del soggetto passivo. Per i servizi pubblicitari occorre dimostrare un nesso diretto e immediato, anche funzionale, con l'attività economica e con le operazioni imponibili a valle.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il ricorso era proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il motivo di ricorso deve aggredire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una motivazione autonoma non viene adeguatamente contestata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o comunque risultare infondato.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-29/08, SKF

    Deve sussistere, di norma, un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione.

    L'IVA sui servizi è detraibile quando il relativo costo è collegato alle operazioni imponibili del soggetto passivo o costituisce una componente delle spese generali dell'attività economica, purché il nesso funzionale sia dimostrabile.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-126/14, Sveda

    L'immediatezza del nesso è intesa in senso funzionale, con riferimento al complesso dell'attività economica, al fine di propiziarne lo sviluppo.

    Il collegamento con le operazioni imponibili non deve necessariamente essere riferito a una singola vendita immediata, potendo riguardare lo sviluppo complessivo dell'attività, purché il collegamento economico sia concreto e documentato.

  • Cassazione, sentenze n. 24065/2011, n. 6548/2012 e n. 10914/2015

    Per verificare l'inerenza di un costo di pubblicità sostenuto a favore di un terzo soggetto, è necessario indagare la natura del rapporto tra la società che ha sostenuto la spesa e il terzo.

    La pubblicità realizzata a favore di un'altra società può essere inerente se il rapporto tra le imprese consente di individuare vantaggi o utilità, anche futuri, per chi sostiene il costo. Non è necessario un immediato incremento dei ricavi.

  • Cassazione, sentenza n. 27198/2014

    I costi di sponsorizzazione [...] vanno considerati, ai fini fiscali, inerenti all'attività di impresa, sufficiente essendo che dallo sfruttamento del segno distintivo altrui si tragga un'utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale.

    Le spese di pubblicità o sponsorizzazione possono essere inerenti anche quando promuovono indirettamente prodotti o marchi collegati, purché sia dimostrabile l'utilità economica potenziale per l'impresa che sostiene il costo.

Massime di principio

  • Le spese pubblicitarie sostenute da un produttore non sono automaticamente estranee alla sua attività solo perché la commercializzazione è effettuata da società diverse o consorelle.
  • Per detrarre l'IVA sui servizi pubblicitari occorre dimostrare il nesso diretto, immediato o comunque funzionale tra il servizio acquistato e le operazioni imponibili o l'attività economica complessiva del soggetto che sostiene il costo.
  • Quando la pubblicità è destinata a favorire vendite effettuate da società distributrici, è importante provare che il costo sia stato recuperato, ribaltato o incorporato nei prezzi applicati a tali società, oppure che abbia prodotto un'utilità economica concreta per il sostenitore.
  • La mera appartenenza al medesimo gruppo societario non dimostra da sola l'inerenza né il diritto alla detrazione: servono contratti, fatture dettagliate, criteri di ripartizione, documentazione delle campagne e prove del beneficio economico.
  • L'assenza di un incremento immediato dei ricavi non è decisiva, ma il contribuente deve comunque fornire elementi idonei a dimostrare l'utilità potenziale o futura della spesa.
  • In un giudizio tributario è necessario contestare tutte le motivazioni autonome poste a fondamento della decisione, compresa l'eventuale mancanza di prova sul recupero dei costi a valle.

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