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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43647/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna (rito abbreviato del GIP) per tentato omicidio in danno di Maurizio Buccinnà, con aggravante dei futili motivi. Nel ricorso per cassazione si denunciava: insufficienza e vizio di motivazione (art.192 c.p.p.) in ordine alla sussistenza del tentato omicidio; contestazione della qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni; richiesta di riconoscimento della desistenza e/o dell'attenuante della provocazione; censura sul trattamento sanzionatorio (anche rispetto alla recidiva e all'aggravante).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato la prova indiretta dell'animus necandi e l'idoneità della condotta (arma da taglio, numero e vicinanza dei fendenti, direzione verso la schiena presso i reni), escludendo la desistenza e l'attenuante della provocazione e confermando l'aggravante dei futili motivi. È stata pertanto confermata la condanna per tentato omicidio e la pena complessiva (anni 5 e mesi 4, ridotta per il rito), con esclusione della recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56, 575, 576, 61 n.1 cod. pen.

    Gli artt. richiamati sono stati interpretati per configurare il delitto di tentato omicidio: la condotta (più fendenti con coltello alla schiena vicino ai reni) e l'‘animus necandi' sono stati ritenuti provati e sussiste l'aggravante per futili motivi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione asserito dal ricorrente è stato considerato infondato: la Corte territoriale ha dato adeguata e logica spiegazione dell'apprezzamento probatorio, pertanto non sussiste travisamento della prova idoneo a rendere la motivazione illogica.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate quale parametro di censura per i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure attinenti alla valutazione dei fatti fossero inammissibili perché miravano a una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 56, comma 3; art. 582, 583; art. 62 n.2 cod. pen.

    Richiamate nelle censure difensive (rideterminazione della tipologia di reato e attenuanti): la Corte ha ritenuto che, comunque, la fattispecie corrispondesse al tentato omicidio e che l'attenuante della provocazione non fosse applicabile per manifesta sproporzione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di riproduzione del ricorso (ammissione dei motivi) in cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nei limiti del devolutum.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il dolo omicidiario (animus necandi) può essere provato indirettamente e desunto dalla pericolosità del mezzo, numero e direzione delle ferite, vicinanza e contesto: non serve confessione esplicita.
  • L'idoneità dell'azione a causare la morte va valutata concretamente con una prognosi ex post sulle condizioni presenti al momento dell'azione (arma utilizzata, sede delle ferite, profondità potenziale).
  • La desistenza non è configurabile se gli atti già realizzati hanno compiutamente costituito il tentativo; la fuga all'arrivo delle forze dell'ordine non equivale a desistenza volontaria.
  • L'attenuante della provocazione non può essere riconosciuta se la reazione dell'agente è manifestamente sproporzionata rispetto al fatto ingiusto subito: la sproporzione grave esclude lo stato d'ira rilevante ai fini attenuanti.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una riconsiderazione libera del materiale probatorio: il vizio di travisamento è rilevante solo se l'errore dimostra di disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere la motivazione illogica.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio richiedono una specifica contestazione motivata; l'aumento per aggravante deve essere proporzionato alla gravità e al disvalore dell'azione rispetto al motivo pretestuoso.

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