Cassazione Civile, Ordinanza n. 21022/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico del reddito Irpef per l'anno d'imposta 2006, con il quale l'Ufficio aveva ricostruito maggiori redditi sulla base di spese ritenute indicative della capacità contributiva. In appello la CTR del Lazio aveva accolto solo in parte l'impugnazione del contribuente, escludendo dal reddito accertato la spesa per l'acquisto di un'autovettura, ritenuta giustificata da somme provenienti dalla moglie e da un finanziamento bancario, ma confermando la ripresa relativa alle spese di gestione e utilizzo dell'autovettura e alle spese di gestione di un immobile adibito a abitazione principale e di quattro immobili secondari. In cassazione il contribuente propone tre motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, perché firmato da un funzionario privo di qualifica dirigenziale e senza valida delega; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e delle regole sulla prova, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato la natura di presunzioni semplici dei coefficienti del redditometro e che le somme della moglie e il finanziamento avrebbero giustificato anche le ulteriori spese; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, lamentando che avrebbe dovuto applicarsi la versione successiva della norma in base al principio tempus regit actum.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Declara inammissibile il primo motivo, perché nel giudizio tributario non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione un vizio dell'atto impositivo diverso da quelli originariamente allegati, né chiedere il rilievo d'ufficio della nullità; inoltre richiama l'orientamento secondo cui l'avviso può essere validamente sottoscritto da funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale, e che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012 non incide sulla validità di tali atti. Rigetta il secondo motivo perché, nell'accertamento sintetico, il contribuente che invochi ulteriori redditi o disponibilità finanziarie deve provarne l'effettiva disponibilità, l'entità e la durata del possesso; la CTR aveva accertato in fatto, senza censure specifiche, che la prova era stata fornita solo per l'acquisto dell'auto e non per le spese di gestione dell'auto e degli immobili. Rigetta il terzo motivo perché l'art. 22, comma 1, d.l. 78/2010 esclude l'applicabilità della nuova disciplina ai redditi per i quali il termine di dichiarazione era già scaduto alla data di entrata in vigore del decreto; per l'anno 2006 si applicava dunque il previgente art. 38 d.P.R. 600/1973. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; nel caso esaminato non è richiesta la qualifica dirigenziale.
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Nell'accertamento sintetico il contribuente che giustifichi le spese con ulteriori redditi deve provarne disponibilità, entità e durata del possesso, con elementi documentali sintomatici della loro effettiva riferibilità alle spese contestate.
art. 2697 c.c.
Richiamato per ribadire che grava sul contribuente l'onere della prova contraria rispetto alla presunzione di maggiore capacità contributiva.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate nel redditometro.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla corretta ricostruzione della capacità contributiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122
"con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La nuova disciplina del redditometro non si applica agli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2006, perché il termine dichiarativo era già scaduto all'entrata in vigore del decreto.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario a struttura impugnatoria, il ricorrente per cassazione non può far valere per la prima volta un vizio dell'atto impositivo diverso da quelli dedotti nei gradi di merito, né sollecitare in sede di legittimità il rilievo d'ufficio di una nullità non tempestivamente fatta valere come motivo di gravame.
- In tema di accertamento sintetico, il contribuente che invochi la disponibilità di redditi ulteriori, somme del coniuge o di altri familiari, donazioni, disinvestimenti o altre provviste finanziarie deve provare in modo documentale la loro effettiva disponibilità, l'entità e la durata del possesso; non è richiesta la prova dell'impiego concreto per ciascuna spesa, ma occorrono elementi oggettivi che rendano plausibile la riferibilità delle risorse alle spese contestate.
- L'applicabilità della disciplina sopravvenuta sul redditometro va verificata in base alla clausola transitoria espressa: per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta per i quali il termine di dichiarazione era già scaduto alla data di entrata in vigore della riforma, continua ad applicarsi la normativa previgente.
- La validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è assicurata anche dalla firma di un funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale, con conseguente irrilevanza della censura fondata solo sulla mancanza di dirigenza del firmatario.
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