Cassazione Penale, Sentenza n. 18547/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il difensore lamentava vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché l'erronea interpretazione delle conversazioni intercettate (sostenendo fossero riferite a compravendite di auto e non a traffici di droga), la mancata considerazione della cessazione dei rapporti con i presunti sodali, l'assenza di riscontri alle intercettazioni e la possibilità di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione chiara, coerente e congrua sia sulla sussistenza dei gravi indizi per la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (individuando incontri, telefonate e pagamenti riferiti all'indagato) sia sul suo coinvolgimento negli acquisti contestati (conversazioni intercettate e attività di osservazione). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice distrettuale, richiamando la rilevanza della tipologia del reato associativo (con la presunzione di cui all'art. 275, comma 3), il limitato tempo trascorso dall'eventuale uscita dal sodalizio, la recidiva e la disponibilità di risorse finanziarie. Il ricorso è stato dunque respinto come aspecifico perché in gran parte riproponeva ragioni già valutate; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi e l'articolazione del motivo di ricorso secondo le forme previste; usato come riferimento procedurale nella descrizione del motivo unico presentato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parametro per censurare il vizio di motivazione (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità) nella sentenza impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare aspecifici i motivi che ripropongono argomentazioni già esaminate dal giudice del gravame senza confutarne specificamente le conclusioni; giustifica l'inammissibilità per aspecificità.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari con riferimento alla doppia presunzione relativa connessa al delitto associativo, che grava sulla difesa per fornire elementi contrari.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'onere delle spese processuali che il ricorrente deve sostenere in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine ai criteri e alle condizioni per l'applicazione di pene pecuniarie o sanzioni accessorie in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; giustificazione del pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare è necessario confutare specificamente e punto per punto la motivazione del giudice di merito; riproporre le stesse argomentazioni già esaminate senza elementare confutazione esplicita comporta aspecificità e possibile inammissibilità.
- Le intercettazioni, se collegate a incontri, pagamenti o attività osservate, possono costituire gravissimi indizi di partecipazione a traffici: per contrastarle la difesa deve produrre elementi probatori concreti che ne smentiscano la lettura illecita (es. documentazione sulle attività lecite e loro tempistiche).
- Quando il delitto contestato è associativo il giudice può fondarsi sulla presunzione prevista dall'art. 275 comma 3; la difesa deve quindi fornire elementi idonei a superare tale presunzione per ottenere misure meno afflittive.
- La mera affermazione della possibilità di misure alternative (detenzione domiciliare, obbligo di dimora, custodia autonoma) è insufficiente: occorre dimostrare, con elementi concreti, l'idoneità di tali misure a prevenire il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio.
- L'assenza di perquisizioni o di altri riscontri non esclude automaticamente la sussistenza di gravità indiziaria se le intercettazioni sono integrate da altri elementi (incontri, pagamenti, osservazioni); la difesa deve quindi proporre controdeduzioni precise o prove alternative.
- Nel predisporre il ricorso per cassazione è fondamentale evitare la riproposizione pedissequa delle stesse memorie già depositate al riesame e invece articolare nuovi profili di censura specifici e aderenti alla motivazione impugnata.
- Esiste rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile presentato senza adeguata specificità; valutare il rapporto costo-beneficio prima di proporre ricorso di cassazione.
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