Ordinanza n. 5191/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere quanto al ricorso introduttivo: la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto relativo alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente il 25 agosto 2025; quanto ai motivi aggiunti: del decreto dello S.U.I. di Caserta del 25 maggio 2026, recante diniego di conversione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, decreto di diniego dello S.U.I. di Caserta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno, presentata il 25 agosto 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta del 25 maggio 2026, recante diniego della conversione. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure, poiché la causa era già stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24 giugno 2026, con riserva di definizione mediante sentenza in forma semplificata.
La decisione
Il TAR ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, rilevando che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti erano già stati trattati e definiti nella camera di consiglio del 24 giugno 2026, in attesa della pubblicazione della relativa sentenza. La successiva rifissazione alle camere di consiglio del 22 luglio 2026 e del 9 settembre 2026 è stata ritenuta frutto di un errore derivante da un disguido del sistema informatico; pertanto, non è stata adottata alcuna nuova decisione sul merito della domanda avverso il silenzio o del diniego di conversione. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una causa è stata già trattenuta in decisione con riserva di definizione mediante sentenza, la sua successiva rifissazione per errore informatico non determina una nuova trattazione del merito; il giudice può disporre la cancellazione dal ruolo della causa erroneamente rifissata.
- La cancellazione dal ruolo disposta per correggere una rifissazione erronea non definisce la domanda sostanziale e non equivale a rigetto, accoglimento o improcedibilità del ricorso.
- L’oscuramento delle generalità della parte può essere disposto quando sia necessario a tutela dei suoi diritti o della sua dignità, secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 5192/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 1532/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 14894/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 2483/2026 - Catania, Sezione 3
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 2488/2026 - Catania, Sezione 3
- Ordinanza · 14 set 2026Ordinanza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →