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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17663/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di controlli formali ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 sulle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2010-2014, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, ritenendo non spettante l’agevolazione perché l’immobile era stato oggetto di ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione. In particolare, per l’anno 2014 erano state emesse cartelle di pagamento nei confronti di due contribuenti: in un caso l’Ufficio aveva negato integralmente la detrazione per le spese ex comma 344 e, per le spese ex comma 345, aveva escluso la parte riferibile all’edificio già esistente; nell’altro caso la cartella era stata notificata al responsabile dell’assistenza fiscale della contribuente. La CTP aveva accolto i ricorsi, e la CGT di secondo grado aveva confermato solo la legittimità del controllo formale, respingendo però l’appello dell’Ufficio sul mancato riconoscimento dell’agevolazione. In cassazione l’Agenzia denunciava: 1) violazione dell’art. 1, comma 344, l. 296/2006, sostenendo che la detrazione non spetta in caso di ampliamento dell’edificio esistente, in coerenza con la circolare 39/E del 2010 e con la finalità della norma, orientata al risultato complessivo di risparmio energetico; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, commi 345, 346 e 347, l. 296/2006, deducendo che i contribuenti non avevano provato l’ammontare della quota di costo imputabile alla sola parte esistente dell’edificio, distinta dall’ampliamento.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato che i controricorrenti avevano depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in forza di un accordo conciliativo sottoscritto tra le parti ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 546/1992. Dall’accordo in atti risultava la definizione totale della lite relativa all’atto impositivo originario, con sola riduzione delle sanzioni e compensazione delle spese giudiziali. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    norma posta a base del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e del conseguente recupero delle detrazioni ritenute indebitamente fruite

  • art. 1, comma 344, L. 296/2006

    invocato per negare la detrazione per interventi di riqualificazione energetica in presenza di ampliamento dell’edificio

  • art. 1, commi 345, 346 e 347, L. 296/2006

    richiamati in relazione alla detrazione per spese di riqualificazione energetica e al problema della prova della quota riferibile alla parte di edificio esistente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro della ripartizione dell’onere probatorio circa la parte di costo detraibile imputabile all’edificio già esistente

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    utilizzato per la conciliazione giudiziale che ha definito la controversia

  • art. 9 d.lgs. 156/2015

    richiamato per affermare che, dopo la modifica normativa, ai fini del perfezionamento della conciliazione non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di garanzia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono integralmente la lite con conciliazione giudiziale ritualmente perfezionata, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e non esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • La conciliazione nel processo tributario si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo che definisce la lite e indica somme, termini e modalità di pagamento; non sono più richiesti, ai fini del perfezionamento, il pagamento immediato della prima rata né la prestazione di garanzia per le rate successive.
  • In materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, la spettanza del beneficio può dipendere dalla riferibilità delle spese alla porzione di immobile agevolabile e, secondo la prospettazione dell’Ufficio, l’ampliamento dell’edificio può costituire elemento ostativo alla detrazione per la parte di spesa non riconducibile al fabbricato preesistente.
  • Chi invoca la detrazione deve essere in grado di dimostrare, quando rilevante, la quota di costo imputabile alla parte agevolabile del bene, in applicazione delle regole sull’onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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