Sentenza n. 329/2026 - Genova, Sezione 2
per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Portovenere sull’istanza di compatibilità paesaggistica concernente modifiche prospettiche al fabbricato B, presentata in data 2.7.2024 e protocollata SUAP 81/2024, e sull’istanza di accertamento di conformità edilizia presentata in data 3.7.2024, nonché per la condanna del Comune a provvedere sulle stesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulle istanze di compatibilità paesaggistica e di accertamento di conformità edilizia relative alle modifiche prospettiche del fabbricato B
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune di Portovenere sulle istanze presentate il 2 luglio 2024 per l’accertamento della compatibilità paesaggistica e il 3 luglio 2024 per l’accertamento di conformità edilizia, nonché la condanna dell’amministrazione a provvedere e il pagamento dell’indennizzo da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990. Le istanze riguardavano modifiche prospettiche e interventi eseguiti sul fabbricato B, già oggetto di un ordine comunale di rimessione in pristino, poi annullato dal TAR limitatamente a tale fabbricato, con riconoscimento dell’obbligo comunale di pronunciarsi sulle istanze di variante in sanatoria. Le ricorrenti hanno dedotto che, dopo la riapertura del procedimento e la sospensione della pratica da parte della Commissione paesaggistica per integrazioni documentali, il Comune avrebbe dovuto sottoporre comunque la pratica all’esame della Commissione, non potendo giustificare l’inerzia con la mancata produzione di un documento relativo alla demolizione e ricostruzione delle murature, fatto che sarebbe stato già conosciuto dall’amministrazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per violazione del giudicato, litispendenza e ne bis in idem, sostenendo inoltre che il procedimento non fosse sospeso e che la pratica fosse stata nuovamente esaminata dalla Commissione locale del paesaggio il 12 febbraio 2026, con esito favorevole, e trasmessa alla Soprintendenza per il parere obbligatorio e vincolante.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari del Comune. Ha rilevato che l’accertamento della compatibilità paesaggistica è preliminare e condiziona l’eventuale sanatoria edilizia. Dalla documentazione prodotta dal Comune è emerso che l’amministrazione aveva dato impulso al procedimento, sottoponendo nuovamente la questione alla Commissione locale del paesaggio, che si era espressa favorevolmente il 12 febbraio 2026, e trasmettendo la relazione tecnica alla Soprintendenza per il parere obbligatorio e vincolante previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004. Tale attività ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’inerzia. Il TAR ha inoltre osservato che, poiché la riapertura del procedimento era stata comunicata il 27 agosto 2025 e la durata legale del procedimento era di 180 giorni, alla data di notifica del ricorso, il 7 gennaio 2026, non si era ancora formato il silenzio-inadempimento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda e della pendenza di profili ancora sub iudice.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il ricorso presuppone l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di conclusione del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
È richiamato per individuare la durata legale del procedimento, pari nel caso concreto a centottanta giorni.
art. 2-bis l. 241/1990
È invocato dalle ricorrenti quale base per la richiesta di indennizzo da ritardo, non liquidato dal giudice per l’improcedibilità del ricorso.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni
Prevede il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza nell’ambito dell’accertamento della compatibilità paesaggistica; il Comune aveva trasmesso la relazione tecnica per tale parere.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione dia concretamente impulso al procedimento e adotti gli atti necessari alla sua prosecuzione, facendo venir meno l’inerzia contestata e l’interesse attuale alla decisione.
- Nel procedimento di sanatoria edilizia, l’accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce attività preliminare e condizionante rispetto alla definizione dell’eventuale sanatoria edilizia.
- Quando la riapertura del procedimento sia stata comunicata dall’amministrazione e il termine legale di conclusione non sia ancora decorso alla data di notificazione del ricorso contro il silenzio, non può ritenersi formato il silenzio-inadempimento.
- La trasmissione della pratica alla Soprintendenza per l’espressione del parere obbligatorio e vincolante previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 integra un concreto avanzamento del procedimento di compatibilità paesaggistica, incompatibile con la persistente inerzia rilevante ai fini dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →