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Sentenza

Sentenza n. 814/2026 - Catania, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in data 28 ottobre 2020, n. 1498.

Giustizia amministrativa202101830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1498/2020, relativa al riconoscimento delle differenze retributive per progressioni economiche e anzianità di servizio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione per ottenere l'integrale attuazione del giudicato civile, già oggetto di precedente giudizio di ottemperanza davanti al TAR. Ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe eseguito solo parzialmente la sentenza, liquidando € 4.095,17 lordi a fronte di una maggiore somma quantificata dalla parte in € 33.610,17, poiché avrebbe trattato ciascun periodo lavorativo come riferito a una nuova assunzione, senza cumulare l'anzianità maturata nei diversi contratti a tempo determinato. Il Ministero ha contestato il conteggio, sostenendo che il giudicato civile riguardava esclusivamente le differenze retributive maturate fino al 17 ottobre 2011, data di deposito del ricorso civile, e che le ulteriori pretese, comprese quelle successive all'immissione in ruolo, erano estranee al giudicato e comunque già disciplinate da decreti di ricostruzione e progressione della carriera. Ha inoltre dedotto che la verifica richiesta avrebbe imposto di interpretare, integrare e ricalcolare il contenuto della sentenza civile, introducendo nuove questioni di cognizione riservate al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel dispositivo, l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione per tale ragione. La controversia richiedeva infatti di stabilire l'esatta portata della sentenza del Tribunale del lavoro, di individuare i periodi coperti dal giudicato, di verificare il criterio di calcolo dell'anzianità e di confrontare le somme dovute con quelle già corrisposte mediante diversi decreti amministrativi. Tali attività non costituivano una mera esecuzione materiale di statuizioni puntuali, ma implicavano interpretazione, integrazione e possibile cognizione del rapporto retributivo sottostante, materia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il TAR, nell'ottemperanza di una decisione civile il giudice amministrativo è vincolato al comando giudiziale e non può integrare il titolo né colmare eventuali lacune, diversamente da quanto può accadere nell'esecuzione di una propria sentenza in ragione del giudicato a formazione progressiva. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'ottemperanza di una sentenza civile consente di ottenere l'adempimento di statuizioni puntuali rimaste ineseguite, ma non di introdurre nuove questioni di cognizione riservate al giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni previste dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha previamente avvisato le parti della possibile rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione.

  • art. 569 d.lgs. 297/1994

    La disposizione è stata richiamata dal Ministero con riferimento ai criteri di valutazione del servizio pre-ruolo nella ricostruzione della carriera; il TAR non ha esaminato nel merito tale disciplina per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nell'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può imporre soltanto l'esecuzione di statuizioni puntuali e già determinate contenute nel titolo giudiziale.
  • Il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può interpretare in senso integrativo una sentenza civile, colmarne le lacune o precisare il contenuto del rapporto sostanziale sottostante quando ciò richieda una nuova attività cognitiva.
  • La verifica dell'esatta portata di una condanna civile al pagamento di somme, quando comporti l'individuazione dei periodi rilevanti, dei criteri di calcolo, dell'anzianità maturata o delle somme già dovute, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non può essere compiuta nel giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • Una condanna civile generica o non sufficientemente determinata non può essere resa esecutiva mediante ottemperanza davanti al giudice amministrativo se, per attuarla, occorre accertare nuovamente il rapporto sostanziale oggetto della giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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