Sentenza del 16/07/2019 n. 18981 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia relativa ad avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004 e 2005, fondati sulle movimentazioni del suo conto corrente ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. Con il primo motivo ha contestato la validità degli avvisi per asserita irregolarità nella sottoscrizione da parte dei funzionari delegati, sostenendo che l’Agenzia non avesse provato la loro qualifica di impiegati della carriera direttiva. Con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame del fatto che il conto corrente fosse utilizzato esclusivamente dal fratello, titolare di altra impresa, in virtù di una delega.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto nuovo, poiché la contestazione relativa alla qualifica direttiva dei funzionari delegati era stata proposta per la prima volta in cassazione e non poteva essere esaminata in tale sede. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle prove e della sufficienza della motivazione, attività estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la CTR aveva esaminato l’utilizzo del conto da parte del fratello, ritenendo però insufficienti le prove documentali e l’assenza di riscontri nelle scritture contabili dell’altra impresa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.500 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al doppio contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Le movimentazioni dei conti correnti possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per ricostruire ricavi e redditi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri in modo specifico la loro estraneità all’attività economica accertata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva
La validità dell’avviso richiede la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva. Tuttavia, la relativa contestazione deve essere proposta tempestivamente nei gradi di merito e non per la prima volta in cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
divieto di nuove eccezioni in appello
Nel processo tributario non possono essere introdotte per la prima volta in appello nuove eccezioni in senso proprio, né possono essere dedotti per la prima volta in cassazione fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma del 2012, in cassazione non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o una diversa valutazione delle prove. È denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oppure un’anomalia motivazionale grave, quale la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può sorgere l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Le contestazioni sulla validità formale di un avviso di accertamento, inclusa la qualifica o la delega del sottoscrittore, devono essere formulate chiaramente già nel ricorso introduttivo e riproposte tempestivamente nei gradi successivi; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Quando l’accertamento si fonda sulle movimentazioni bancarie, non è sufficiente affermare che il conto fosse utilizzato da un familiare o da un terzo: occorre fornire una prova documentale puntuale della riferibilità delle operazioni a soggetti o attività estranei al contribuente.
- La delega ad altra persona per l’utilizzo del conto corrente, da sola, non dimostra che i versamenti e i prelevamenti siano estranei all’attività del titolare del conto, soprattutto in assenza di riscontri nella contabilità dell’impresa asseritamente beneficiaria.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove. Se il giudice d’appello ha esaminato il fatto controverso e ha motivato, anche sinteticamente, la censura non può limitarsi a chiedere una diversa ricostruzione probatoria.
- La mancata dimostrazione di un’attività economica formalmente dichiarata o regolarmente registrata rafforza l’esigenza di una prova analitica e coerente sull’origine delle movimentazioni finanziarie contestate.
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