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Sentenza

Sentenza n. 1933/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento Previa sospensione dell'efficacia, - della D.D. rep. 2420, prot. CD/2025/138212, pubblicata sulla piattaforma telematica S.U.E.T. in data 07/10/2025, del Municipio III di Roma, avente ad oggetto: "Diniego della domanda di Permesso di Costruire prot. CD/2025/56017, del 24/04/2025, (…), per intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001 da eseguirsi nell'immobile sito in Roma in via dei Prati Fiscali Vecchia, Municipio III- (ex IV), censito in catasto al Foglio 268 Particella 679", mai notificata; della presupposta comunicazione del Municipio III di Roma, protocollo n. 107584/2025, inviata a mezzo PEC del 07/08/2025, avente ad oggetto: "Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 ss.mm.ii. dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di P.d.C. protocollo n. CD/2025/56017 del 24/04/2025”.

Giustizia amministrativa202515687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa interrata con sovrastante locale commerciale e giardino pubblico, nonché preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego relativo a un progetto di nuova costruzione su un’area di sua proprietà, comprendente un’autorimessa interrata, un locale commerciale e un giardino pubblico. Il progetto prevedeva l’utilizzo funzionale anche di due particelle di proprietà comunale, per le quali la società aveva chiesto di acquisire la disponibilità mediante apposita convenzione. Sono stati dedotti: 1) la violazione dell’obbligo di notificazione individuale del diniego, ritenendo insufficiente la pubblicazione sulla piattaforma SUET e sostenendo l’inefficacia o invalidità dell’atto; 2) la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sul preavviso di rigetto, sul permesso di costruire e sul soccorso istruttorio, nonché difetto di istruttoria e motivazione, erronea rappresentazione dei fatti, travisamento, illogicità, incongruenza e sproporzione, per non avere l’amministrazione valutato adeguatamente la documentazione integrativa depositata in riscontro al preavviso e per avere ignorato le richieste di incontro; 3) la violazione degli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990 e dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. 380/2001 per la mancata convocazione di una conferenza di servizi interna, con la partecipazione del Dipartimento Patrimonio, necessaria secondo la ricorrente per acquisire la disponibilità delle aree comunali. La ricorrente ha inoltre contestato la motivazione del diniego, che aveva escluso la possibilità di una conferenza interna sul presupposto che l’istituto fosse applicabile soltanto tra amministrazioni diverse.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo, chiarendo che l’omessa notificazione personale del diniego non ne determina l’invalidità. La notificazione è una condizione legale di efficacia dell’atto recettizio nei confronti del destinatario, non un requisito di validità; inoltre, nel caso concreto, la mancata notificazione non poteva determinare la formazione del silenzio-assenso, poiché il preavviso di rigetto era stato conosciuto e riscontrato dalla società. Il ricorso è stato tuttavia accolto per gli ulteriori profili. Il diniego era fondato soprattutto sull’indisponibilità delle particelle comunali e sull’asserita impossibilità di acquisirne la disponibilità mediante una conferenza di servizi interna. Il TAR ha ritenuto erronea tale impostazione: il riferimento legislativo alle “diverse amministrazioni” deve essere interpretato in senso funzionale, sicché la conferenza può e deve essere utilizzata anche quando gli atti di assenso provengano da diverse articolazioni interne della medesima amministrazione. La stessa Roma Capitale aveva peraltro già fatto ricorso a conferenze di servizi interne in casi analoghi. Il giudice ha inoltre rilevato l’omessa valutazione, nel provvedimento finale, della documentazione integrativa prodotta dalla ricorrente dopo il preavviso di rigetto. Le ragioni addotte dall’amministrazione per contestare tale documentazione erano state formulate soltanto nella memoria difensiva in giudizio, integrando un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo di Roma Capitale di riavviare il procedimento e indire la conferenza di servizi interna richiesta, restando salvi gli esiti della nuova istruttoria. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La notificazione degli atti recettizi impositivi di obblighi costituisce condizione legale di efficacia nei confronti del destinatario e non requisito di validità del provvedimento.

  • art. 20, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il riferimento alle amministrazioni diverse non esclude il ricorso alla conferenza di servizi quando gli atti di assenso debbano essere acquisiti da diverse articolazioni interne della stessa amministrazione.

  • art. 14 l. 241/1990

    quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

    La conferenza decisoria deve essere indetta quando la conclusione positiva del procedimento richiede una pluralità di atti di assenso; la nozione di diverse amministrazioni va intesa in senso funzionale e non meramente formale.

  • art. 5, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001

    Lo Sportello Unico per l’Edilizia cura tutte le comunicazioni al richiedente inerenti al procedimento, incluse quelle relative agli altri uffici comunali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte, confermando la possibilità che il procedimento edilizio intersechi competenze di più articolazioni istituzionali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni e la documentazione prodotte dal privato in risposta al preavviso di rigetto devono essere effettivamente valutate nel provvedimento finale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • L’omessa notificazione personale di un provvedimento amministrativo recettizio non ne determina, di per sé, l’invalidità, ma incide sulla sua efficacia nei confronti del destinatario quale condizione legale di operatività dell’atto.
  • La mancata notificazione del diniego di permesso di costruire non determina la formazione del silenzio-assenso quando il procedimento sia stato preceduto da un preavviso di rigetto conosciuto e riscontrato dall’interessato, dal quale emerga la volontà amministrativa di non accogliere l’istanza.
  • La conferenza di servizi prevista dagli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990 e dall’art. 20, comma 3, del d.P.R. 380/2001 può essere utilizzata anche quando gli atti di assenso necessari provengano da diverse articolazioni interne della medesima amministrazione; il riferimento alle “diverse amministrazioni” deve essere inteso in senso funzionale e non meramente formale.
  • L’amministrazione procedente deve valutare nel provvedimento finale le osservazioni e la documentazione integrativa presentate dal privato in risposta al preavviso di rigetto; le ragioni ostative formulate per la prima volta nella memoria difensiva in giudizio integrano un’inammissibile motivazione postuma.
  • Quando l’annullamento del diniego dipende da carenze istruttorie e dalla mancata attivazione del modulo procedimentale necessario per acquisire gli atti di assenso, il giudice deve ordinare la riedizione del procedimento, lasciando salvi gli esiti della nuova istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoConferenza di serviziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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