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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43256/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto aggravato (art. 624 cod. pen., art. 625, comma 1, n. 2) per mancanza della querela dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (cd. "Riforma Cartabia"). Il Pubblico Ministero aveva chiesto, in udienza e prima della dichiarazione di improcedibilità, la modifica dell'imputazione mediante contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la modifica e aveva pronunciato l'immediata improcedibilità per mancanza della querela; la Procura ha dunque dedotto che il giudice ha erroneamente limitato il potere-dovere del P.M. di modificare l'imputazione nel corso del dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. La Corte ha affermato il principio secondo cui il pubblico ministero può e deve, in dibattimento e prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante (anche sulla base di atti di indagine già acquisiti) che renda il reato procedibile d'ufficio; tale potere-dovere non è limitato dal sopravvenuto regime di procedibilità a querela se la modifica è stata richiesta prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale e prima della pronuncia di improcedibilità. Per tali ragioni la declaratoria di non doversi procedere del Tribunale è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. "Riforma Cartabia")

    art. 2, comma 1, lett. b); art. 85

    Ha modificato il testo dell'art. 624 cod. pen. rendendo il furto, in alcune ipotesi, procedibile a querela; l'art. 85 contiene termini transitori che, se decorrono senza querela, determinano l'improcedibilità. Tuttavia tale mutamento non impedisce al P.M., se prima della declaratoria di improcedibilità, di contestare un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 624 cod. pen.

    Descrive il reato di furto; è stato interessato, quanto alla procedibilità, dalla modifica normativa che lo ha reso in alcune ipotesi procedibile a querela.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Prevede la circostanza aggravante per il furto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la sua contestazione rende il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Regola la contestazione suppletiva nel giudizio dibattimentale; non pone limiti al potere-dovere del P.M. di modificare l'imputazione purché vi sia ancora un'istruzione dibattimentale in atto (ossia prima della discussione finale).

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Prevede le garanzie da rispettare in caso di modifica dell'imputazione; la Corte ricorda che tali garanzie non escludono il potere-dovere del P.M. di procedere alla modifica in dibattimento.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Attribuisce al giudice il dovere di accertare l'esistenza della condizione di procedibilità (es. querela) per reati il cui regime di procedibilità è mutato; tuttavia tale accertamento non può impedire l'esercizio tempestivo del potere di modifica da parte del P.M.

Massime di principio

  • La modifica normativa che rende un reato procedibile a querela può determinare l'improcedibilità se la querela non è presentata nei termini, ma non annulla automaticamente il potere del P.M. di modificare l'imputazione in dibattimento per introdurre un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
  • Il potere di modificare l'imputazione è un vero e proprio potere-dovere del pubblico ministero e può essere esercitato dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, anche sulla base di elementi già acquisiti nelle indagini preliminari.
  • Il giudice deve verificare l'esistenza della condizione di procedibilità (es. querela) ma non può inibire il P.M. dall'esercitare i poteri di modifica dell'imputazione durante il dibattimento, fintanto che non è intervenuta la declaratoria di improcedibilità.
  • Per la difesa, è cruciale monitorare e contestare tempestivamente le richieste di modifica dell'imputazione in dibattimento: la mera decorrenza del termine transitorio non esclude automaticamente che il P.M. possa rendere il reato procedibile d'ufficio con una contestazione suppletiva antecedente alla pronuncia di improcedibilità.
  • La tempestività e la fase processuale in cui si esercita la modifica (prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale e prima della pronuncia che dichiari l'improcedibilità) sono elementi decisivi per valutare la legittimità della contestazione suppletiva.

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