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Sentenza

Sentenza n. 932/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza del decreto di liquidazione C.T.U. n. cronol. 21/2025 del 17.01.2025 (R.G. n. 4460/2023), emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. A.T.P., G.U. Terramagra, notificato in data 01.07.2025, non opposto ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e pertanto divenuto definitivo coma da certificazione di Cancelleria;

Giustizia amministrativa202502508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio emesso dal Tribunale ordinario di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consulente tecnico d’ufficio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a un decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., non opposto ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e divenuto definitivo, chiedendo il pagamento di € 8.369,33, oltre interessi, rimborso del contributo unificato, nomina di un Commissario ad acta e applicazione di una penalità di mora. Il ricorso si fondava sulla mancata esecuzione del titolo giudiziale da parte del Comune e sul decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., non opposto nel termine previsto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ha natura giudiziale, è divenuto definitivo ed è azionabile in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. Il Comune è stato ordinato a dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia successiva, è stato nominato Commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il Comune è stato inoltre condannato, quale penalità di mora, al pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del Commissario ad acta, nonché alle spese di lite liquidate in € 1.403, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Il decreto giudiziale definitivo di liquidazione del compenso del C.T.U. costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Ricorrendone i presupposti, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguire il titolo, può nominare un Commissario ad acta e può applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere stabilita, nel caso concreto, mediante condanna al pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto sino all’insediamento del Commissario ad acta.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., non opposto nel termine previsto, acquista definitività e valore di giudicato, divenendo azionabile in ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione concorre a rendere procedibile l’azione di ottemperanza per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    La parcella del Commissario ad acta deve essere presentata nel termine previsto a pena di decadenza, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, non opposto nel termine previsto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ha natura giudiziale, acquista definitività e valore di giudicato ed è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
  • Quando l’amministrazione non esegue un titolo giudiziale definitivo e sono decorsi i termini applicabili per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine, nominando contestualmente un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante il riconoscimento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del Commissario ad acta.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al Commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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