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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16707/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza di primo grado (condenna a 9 mesi per violazione art.13 d.lgs. n.286/1998). La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'appello perché, all'atto di impugnazione, non era stata allegata una dichiarazione o elezione di domicilio "successiva" alla sentenza, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente sosteneva invece che, essendo stato presente al giudizio di primo grado e avendo eletto domicilio presso il difensore (elezione risultante già agli atti, del 21/10/2021, allegata anche al gravame), non fosse richiesto un nuovo atto di elezione di domicilio successivo alla sentenza e che la norma debba essere interpretata nel senso che è sufficiente richiamare e indicare nel fascicolo una precedente elezione/dichiarazione di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, ha aderito all'orientamento secondo cui l'onere di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è assolto anche se la dichiarazione o elezione di domicilio è intervenuta prima della sentenza, purché l'impugnazione contenga un richiamo espresso e la collocazione dell'atto nel fascicolo tale da consentirne immediata individuazione. L'esame del fascicolo ha poi accertato la presenza dell'elezione di domicilio (21/10/2021) allegata all'appello. Ne è conseguito l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra corte d'appello per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità può essere anche precedente alla sentenza impugnata; è sufficiente il richiamo espresso dell'atto e la sua individuazione nel fascicolo per adempiere l'onere

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Norma distinta che impone, in caso di imputato giudicato in assenza, il deposito di specifico mandato ad impugnare: non estendibile per analogia alla fattispecie dell'art. 1-ter per l'imputato presente

  • art. 164, cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina della validità del domicilio dichiarato o eletto; interpretata unitamente all'art. 581 per stabilire che non è necessario che l'elezione sia successiva alla sentenza purché individuabile

  • art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama la necessità che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello sia eseguita presso il domicilio previsto dall'art. 581; finalità di semplificazione e speditezza interpretata in senso coerente con l'ammissibilità della precedente elezione/dichiarazione

  • art. 601, cod. proc. pen.

    Rilevanza della notifica del decreto di citazione a giudizio e del domicilio per la sua validità; utilizzato per argomentare che il domicilio eletto nel corso del procedimento poteva comprendere anche tale notifica

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della nozione di presenza o presunzione di presenza dell'imputato ai fini dell'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento per l'accesso del giudice di legittimità al fascicolo quando la censura richiede verifica documentale (consente l'esame degli atti per valutare la fondatezza delle censure)

  • Sezioni Unite, sentenza n. 13808 del 24/10/2024 (dec. dep. 2025)

    Decisione di rango giurisprudenziale che risolve il contrasto interpretativo: aderisce all'orientamento che ammette la validità dell'elezione/dichiarazione di domicilio anteriore alla sentenza se immediatamente individuabile nel fascicolo; vincolante per i casi di impugnazione entro il termine indicato

  • Costituzione italiana, artt. 3, 24, 27, 111

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione di principi costituzionali (parità, diritto di difesa, ragionevole durata del processo e diritto ad un giusto processo). La Corte ha risolto la questione sul piano dell'interpretazione della norma processuale senza ritenere fondata la sanzione formale invocata dalla Corte territoriale

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamato come parametro di tutela del diritto a un giusto processo; usato dal ricorrente per sostenere la necessità di evitare formalismi che limitino l'accesso in appello

  • Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, art. 14 n.5

    Citato dal ricorrente per rafforzare l'argomentazione sulla effettività del diritto d'impugnazione; la Corte ha deciso valorizzando l'effettività delle garanzie processuali rispetto a formalismi

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non deve necessariamente essere successiva alla sentenza impugnata: è sufficiente che l'atto di impugnazione indichi espressamente e permetta l'immediata individuazione, nel fascicolo, della precedente dichiarazione/elezione di domicilio
  • Per l'imputato presente al primo grado, l'elezione di domicilio compiuta durante il procedimento (es. all'udienza di convalida) può assolvere l'onere previsto per l'appello, a condizione che sia documentalmente reperibile e richiamata nell'atto di impugnazione
  • La disciplina prevista per l'imputato giudicato in assenza (anche con obblighi di mandato specifico) non è automaticamente estensibile, per analogia, all'imputato presente: i due regimi vanno distinti
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale rilevante, le Sezioni Unite possono chiarire l'interpretazione e la Corte di cassazione può esaminare il fascicolo per verificare l'effettiva sussistenza dell'atto richiesto
  • I formalismi procedurali che porterebbero a negare l'accesso all'impugnazione devono essere valutati alla luce dell'effettività del diritto di difesa e della finalità di semplificazione delle notificazioni; se la finalità è raggiunta (domicilio individuabile), la sanzione di inammissibilità non deve applicarsi

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