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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40291/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con l'unico motivo si denunciavano, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., sostenendo che la prova della responsabilità fosse stata mal valutata; dall'altro, si censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il rito abbreviato e il comportamento processuale collaborativo avessero dovuto essere valorizzati. La Corte ha rilevato che la doglianza sulla responsabilità si risolveva in una mera reiterazione di censure di merito già disattese in appello, fondate su una diversa lettura delle risultanze probatorie, in particolare dell'indagine dattiloscopica e del rinvenimento delle impronte sull'autovettura, mentre le censure sul trattamento sanzionatorio erano smentite da motivazioni congrue della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifica e non consentita in sede di legittimità la doglianza sulla responsabilità, perché diretta solo a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove; ha inoltre giudicato manifestamente infondate sia la censura sul diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 648, comma 4, c.p., sia quella sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che la Corte territoriale aveva motivato sul valore non esiguo della cosa ricettata e sull'assenza di elementi positivi, e che la scelta del rito abbreviato non può essere ulteriormente valorizzata ai fini delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di valutazione della prova; la censura che mira a una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile in cassazione se si traduce in mero dissenso sul merito.

  • art. 533 c.p.p.

    evocato in relazione alla regola di giudizio sull'affermazione di responsabilità; la sentenza ribadisce che non è consentito in cassazione sostituire una diversa valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    l'attenuante del fatto di particolare tenuità è negata quando la cosa oggetto di ricettazione ha valore non esiguo.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il rito abbreviato non può essere autonomamente valorizzato due volte a favore dell'imputato.

  • art. 442 c.p.p.

    la scelta del rito abbreviato comporta per legge una riduzione di pena e non può essere nuovamente considerata come elemento positivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito o nella richiesta di una diversa lettura delle prove rispetto a quella logicamente e congruamente svolta dai giudici di appello.
  • La motivazione della sentenza impugnata è insindacabile in cassazione quando sia lineare, coerente e fondata su elementi probatori specifici, come accertamenti tecnici e dati fattuali non illogicamente interpretati.
  • L'attenuante del fatto di lieve entità nella ricettazione va esclusa quando il bene ricettato abbia valore non trascurabile, essendo tale dato incompatibile con la particolare tenuità richiesta dalla norma.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi concretamente apprezzabili e possono essere negate ove tali elementi manchino; non è sufficiente la sola scelta del rito abbreviato, perché essa già produce ex lege un autonomo beneficio sanzionatorio.
  • Ai fini del trattamento sanzionatorio non è consentito attribuire alla stessa condotta processuale dell'imputato un duplice vantaggio, una prima volta tramite la diminuzione prevista per il rito abbreviato e una seconda volta come indice autonomo per le attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazionePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

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