Sentenza del 07/11/2019 n. 28680 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.B. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo al 2005. L'accertamento, fondato sullo scostamento dagli studi di settore, aveva rideterminato i ricavi e richiesto maggiori somme per IRPEF, IRAP e IVA. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'utilizzo dello studio di settore relativo ai servizi di pulizia nonostante lo svolgimento anche di attività di commercio di detersivi, l'utilizzo di elementi non riproposti espressamente in appello dall'Ufficio, l'errata applicazione delle presunzioni e l'omesso esame di costi, antieconomicità e giacenze di magazzino.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo che il giudice d'appello valorizzasse elementi già presenti nell'avviso di accertamento, anche se non espressamente ripetuti nell'atto d'appello dell'Agenzia. Ha inoltre confermato che lo scostamento dagli studi di settore è una presunzione semplice, la cui efficacia deriva dal contraddittorio con il contribuente e dagli ulteriori elementi disponibili. Nel caso concreto, la genericità delle difese, l'assenza di una spiegazione dello scostamento, l'incoerenza della produttività per addetto, la mancata indicazione di una diversa percentuale di ricarico e l'inquadramento prevalente dell'attività nello studio applicato erano sufficienti a sostenere l'accertamento. F.B. è stato condannato al pagamento di 5.300 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi e dei redditi quando emergano elementi presuntivi di inattendibilità dei dati dichiarati.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
Costituisce la base normativa per l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento dei ricavi e dei compensi, purché la loro applicazione sia concretamente giustificata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56
Disciplinano l'appello tributario e il principio devolutivo; il giudice può decidere entro i limiti della domanda e della causa petendi, valorizzando anche elementi già presenti negli atti.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Regolano l'onere della prova e le presunzioni semplici. Lo scostamento dagli studi di settore, insieme agli elementi del caso concreto e alla mancata collaborazione del contribuente, può assumere valore di indizio grave e preciso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile.
D.M. 24 dicembre 1999, D.M. 25 marzo 2002 e D.M. 11 febbraio 2008
Riguardano gli studi di settore e la disciplina delle attività multiple; la Corte ha ritenuto che l'eventuale compresenza di più attività non renda automaticamente illegittimo lo studio applicato, soprattutto quando il contribuente non fornisca spiegazioni concrete e l'attività prevalente rientri nello studio utilizzato.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore non è automaticamente sufficiente a giustificare l'accertamento: l'Ufficio deve attivare il contraddittorio e motivare l'applicabilità concreta dello standard.
- Se il contribuente non partecipa al contraddittorio o fornisce spiegazioni generiche e non documentate, lo scostamento può diventare un indizio grave e preciso anche insieme a pochi ulteriori elementi.
- In presenza di più attività economiche, l'utilizzo di uno studio di settore riferito all'attività prevalente non è necessariamente illegittimo; occorre dimostrare concretamente perché lo studio non rappresenti la realtà dell'impresa.
- Il contribuente deve contestare puntualmente percentuali di ricarico, produttività, costi, giacenze e ogni altro dato utilizzato dall'Amministrazione, fornendo documentazione e valori alternativi plausibili.
- In appello il giudice può fondare la decisione su elementi già contenuti nell'avviso di accertamento, anche se non riprodotti testualmente dall'Ufficio nell'atto di impugnazione, purché resti nei limiti della domanda e della causa petendi.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle giacenze di magazzino: il controllo riguarda soprattutto la corretta applicazione della legge e la logicità giuridica della motivazione.
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