Sentenza del 14/05/2015 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Avviso di accertamento a fini Irap - Titolarità alla sottoscrizione - Funzionario comunale delegato - Sussiste. 2. Irap - Esenzione per peculiarità della destinazione - Requisiti soggettivi e oggettivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo anche se sottoscritto da un funzionario di livello inferiore al titolare dell'ufficio, poiché munito di una specifica delega. È stata inoltre esclusa l'esenzione per gli immobili regionali utilizzati, anche solo in parte, per attività commerciali, non essendo sufficiente la mera proprietà pubblica né una generica destinazione istituzionale. La pretesa tributaria è quindi risultata fondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario comunale di livello inferiore rispetto al titolare dell'ufficio e, dall'altro, la spettanza dell'esenzione prevista per gli immobili degli enti pubblici territoriali. La Regione sosteneva che gli immobili, in quanto di sua proprietà e destinati a finalità istituzionali, dovessero essere esenti. È stato invece rilevato che l'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, cioè il possesso dell'immobile da parte dell'ente non commerciale che lo utilizza, sia un requisito oggettivo, consistente nella destinazione diretta e immediata dell'immobile alle finalità istituzionali dell'ente, come uffici o sedi di rappresentanza, con esclusione degli immobili destinati, anche parzialmente, ad attività commerciale.
Norme richiamate
Art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
Letto con l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, consente la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio, purché munito di delega specifica.
Art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000
Riconosce la possibilità di attribuire funzioni dirigenziali o gestionali a funzionari delegati, fondando la validità della sottoscrizione effettuata dal funzionario incaricato.
Art. 7, comma 1, lettere a) e i), D.Lgs. n. 504/1992
Prevede l'esenzione per determinati immobili degli enti pubblici, ma solo quando ricorrono contemporaneamente i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
Art. 8, D.Lgs. n. 23/2011
Richiamato nel quadro normativo della disciplina dei tributi immobiliari e delle relative esenzioni.
Art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato nell'ambito della disciplina processuale tributaria applicabile alla controversia.
Legge regionale Valle d'Aosta 1 aprile 2004, n. 3
Richiamata tra le disposizioni regionali rilevanti per la disciplina degli enti e degli immobili interessati.
Legge regionale Valle d'Aosta 11 agosto 1981, n. 53
Richiamata tra le disposizioni regionali applicabili alla fattispecie.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto tributario da parte di un funzionario non titolare dell'ufficio non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: è sufficiente che esista una delega specifica, validamente conferita e riferibile all'atto o alla funzione esercitata.
- La proprietà pubblica dell'immobile non comporta da sola l'esenzione tributaria. Devono essere verificati sia il soggetto che possiede e utilizza il bene sia la concreta destinazione dell'immobile.
- L'esenzione per finalità istituzionali deve essere interpretata restrittivamente: riguarda gli immobili direttamente destinati alle funzioni istituzionali dell'ente, normalmente uffici e sedi di rappresentanza, non quelli impiegati in attività commerciali.
- Anche un utilizzo commerciale parziale può impedire il riconoscimento dell'esenzione, se la disciplina applicabile non consente un'esenzione proporzionale o frazionata.
- In casi analoghi è opportuno acquisire e verificare la delega di firma, la titolarità del possesso, l'effettivo utilizzatore dell'immobile e la destinazione concreta, documentata e prevalente dei locali.
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