Cassazione Civile, Ordinanza n. 33649/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto d’opera verbale per il rivestimento resinoso del pavimento della nuova sede commerciale del committente. Quest’ultimo aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo che l’opera fosse stata eseguita con gravi difetti fin dall’inizio (ondulazioni, screpolature, disomogeneità cromatiche e problemi di quota), tanto da richiedere interventi correttivi infruttuosi e, infine, l’adozione di una soluzione alternativa con lastre metalliche per rendere utilizzabili i locali. Il prestatore d’opera si era difeso sostenendo che non vi fosse un suo inadempimento, ma piuttosto un recesso unilaterale del committente, che avrebbe interrotto i lavori senza lasciargli la possibilità di ultimarli o correggerli. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. per la liquidazione del lucro cessante in assenza di prova rigorosa di an e quantum e con valorizzazione di un criterio ritenuto meramente probabilistico; (2) violazione degli artt. 2222, 2227 e 1453 c.c. per avere la Corte d’appello qualificato la vicenda come risoluzione per inadempimento invece che come recesso del committente dal contratto d’opera; (3) violazione degli artt. 1175, 1176 e 1227 c.c. per non avere considerato il contributo causale del committente nella sospensione dei lavori e nella produzione del danno; (4) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla c.t.u. e alle contestazioni tecniche mosse dal ricorrente; (5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 163, 167 c.p.c. per avere la decisione fondato la responsabilità sulla c.t.u. e su fatti asseritamente non allegati dalle parti, con lesione del principio dispositivo e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui il ricorrente contestava sia la qualificazione della vicenda come inadempimento del prestatore d’opera, sia la prova e la quantificazione del danno, affermando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e coerente l’accertamento dei vizi dell’opera e il nesso causale con i pregiudizi lamentati dal committente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che nel contratto d’opera l’obbligazione non si esaurisce nell’attività lavorativa ma comprende il risultato utile promesso; perciò, se il prestatore non è in grado di raggiungere tale risultato entro un ragionevole tempo, per negligenza o difetto di preparazione, il committente può ottenere la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., senza che la facoltà di recesso ex art. 2227 c.c. impedisca tale rimedio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme, non essendo stati assolti gli specifici oneri richiesti per superare il limite di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la necessità di provvedere sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato e ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1223 c.c.
Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza; la Corte ha ritenuto congrua la liquidazione del lucro cessante sulla base dell’accertamento di merito del ritardo nell’utilizzo dei locali.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ha escluso la violazione dell’onere della prova perché la sentenza di merito si fondava su accertamenti istruttori e motivazione congrua.
art. 2222 c.c.
Norma sul contratto d’opera richiamata dal ricorrente per la qualificazione del rapporto.
art. 2227 c.c.
La Corte ha chiarito che il recesso del committente non esclude la risoluzione per inadempimento quando il prestatore non sia in grado di conseguire il risultato utile pattuito.
art. 1453 c.c.
Applicabile al contratto d’opera quando l’inadempimento del prestatore impedisca il conseguimento del risultato promesso; il committente può agire per la risoluzione ordinaria.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di comportamento del committente; la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a scalfire l’accertamento di merito.
art. 1176 c.c.
Richiamato per contestare la condotta del committente; la Corte ha ritenuto assorbita/infondata la censura alla luce dell’accertato inadempimento del prestatore.
art. 1227 c.c.
Richiamato per il concorso colposo del creditore; la Corte non ha riconosciuto che il comportamento del committente imponesse una riduzione del risarcimento.
art. 2224 c.c.
Citato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo del committente di attendere l’ultimazione dell’opera per contestarla.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente sulla responsabilità per inadempimento; la Corte ha confermato l’accertamento del mancato esatto adempimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per censurare l’uso della c.t.u.; la Corte ha respinto la doglianza.
art. 163 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo in relazione alle allegazioni dell’attore; la censura è stata respinta.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo in tema di contestazioni del convenuto e del thema decidendum.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel contratto d’opera, l’obbligazione del prestatore non si esaurisce nell’attività materiale, ma comprende il conseguimento del risultato utile pattuito; se, decorso un tempo ragionevole, risulti che il risultato non è raggiungibile per negligenza o difetto di preparazione, il committente può ottenere la risoluzione per inadempimento.
- La facoltà di recesso del committente prevista dall’art. 2227 c.c. non esclude, di per sé, l’azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. quando la prestazione sia divenuta sostanzialmente ineseguibile o inutilmente proseguibile per inadempimento del prestatore d’opera.
- La quantificazione del danno patrimoniale può fondarsi su una motivazione di merito che esprima un giudizio di probabilità logica, purché sorretto da elementi fattuali congrui e coerenti; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove sono inammissibili o infondate se la sentenza impugnata espone una motivazione effettiva, ordinata e non manifestamente illogica.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra la loro diversità.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione o ogni elemento istruttorio, essendo sufficiente che esponga le ragioni essenziali del proprio convincimento in modo coerente e comprensibile.
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