Sentenza n. 786/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a consentire la generazione di buoni spesa per euro 500,00 per ciascuna annualità. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che Sogei S.p.A. aveva accreditato nel borsellino elettronico della Carta del docente l’importo riconosciuto dalla sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese, rilevando che l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Il giudice non ha quindi adottato ulteriori statuizioni sull’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, ha valorizzato sia il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva adempiuto all’obbligo, sia il fatto che i difensori del ricorrente patrocinavano numerosi ricorsi analoghi, con questioni e posizioni processuali identiche e modalità gestionali standardizzate. Ha pertanto condannato il Ministero al rimborso dei cinque sesti delle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, compensando la restante parte. La distrazione è stata disposta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice non deve pronunciarsi ulteriormente sull’oggetto della controversia quando la pretesa sia stata integralmente soddisfatta e sia venuta meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina la generazione dei buoni spesa della Carta del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione riconosciuto nel giudicato.
art. 4, comma 2, D.M. 55/2014
prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo
È richiamato per giustificare la riduzione proporzionale delle spese professionali in presenza di numerosi ricorsi analoghi, con identità delle questioni sostanziali e processuali.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e viene meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, senza ulteriori statuizioni sull’oggetto della controversia.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude, di per sé, la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, potendo rilevare il comportamento processuale e il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale nella regolazione delle spese.
- In presenza di ricorsi seriali caratterizzati da identità delle posizioni processuali e delle questioni trattate, la liquidazione dei compensi professionali può essere proporzionalmente ridotta, in ragione della standardizzazione delle attività difensive e della minore incidenza dell’impegno professionale per ciascun giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →