Sentenza n. 1153/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 122/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 122/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’assegnazione delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 122/2025, pubblicata il 30 gennaio 2026 e notificata all’Amministrazione, passata in giudicato come attestato dalla Cancelleria. Il titolo aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposto l’assegnazione delle somme per gli anni scolastici indicati, oltre alla condanna del Ministero e delle articolazioni territoriali al pagamento dei due terzi delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza o l’azionabilità del credito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica del titolo all’Amministrazione i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale indicata in motivazione, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo che, dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla norma.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La decisione richiama l’art. 39 c.p.a. quale fondamento, insieme all’art. 93 c.p.c., della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione del titolo giudiziale, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza per ottenerne l’esecuzione.
- Accertato che il giudicato non è stato eseguito e che l’Amministrazione non ha contestato la spettanza e l’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inadempimento e ordina l’integrale esecuzione del titolo, salvo quanto già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito per adempiere, il giudice può nominare un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore, fissandone il termine per l’esecuzione dell’incarico e attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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