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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota del Comune di Terni prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato il rigetto dell’istanza di integrazione della quota sociale presentata dalla ricorrente per l’anno 2026 “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’integrazione della quota sociale per il ricovero nella residenza protetta. (c.d. “Preavviso Di Rigetto” - art.10 bis legge 241/90) – Istanza Prot. -OMISSIS-”; - della nota del Comune di Terni prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, contenente, ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto della domanda; - della determinazione dirigenziale n. 1294 del 22 maggio 2013, recante “Approvazione del disciplinare della procedura per l’attribuzione dell’integrazione della retta a favore di anziani non autosufficienti autorizzati dall’ASL all’ingresso in residenza protetta”, nella parte in cui, all’art. 9, stabilisce che “l’integrazione della retta non è concessa ai possessori di patrimonio mobiliare superiore ad € 3.000,00”; - oltre che di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese la D.G.C. 22 dicembre 2010 n. 559 e la D.G.C. 23 dicembre 2015 n. 436; e per l’accertamento e la condanna: - al riconoscimento del diritto della ricorrente all’integrazione economica della quota sociale della retta di ricovero presso la RSA -OMISSIS-, secondo i criteri previsti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; - alla rideterminazione della compartecipazione comunale sulla base dell’ISEE sociosanitario residenziale, pari ad € 594,13, escludendo dall’applicazione i parametri illegittimi contenuti negli atti impugnati; - al rimborso in favore dell’amministratore di sostegno delle somme indebitamente sostenute per il pagamento della retta, dal mese di gennaio 2026 fino al soddisfo; - alla condanna del Comune di Terni alle spese, competenze e onorari del presente giudizio; nonché per la disapplicazione delle disposizioni di Regolamento comunale illegittime, ai sensi dell’art. 5 del cod. proc. amm., nella parte in cui introducono criteri di accesso e compartecipazione alle prestazioni socioassistenziali difformi dalla disciplina statale sull’ISEE quale livello essenziale delle prestazioni.

Giustizia amministrativa202600206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’integrazione comunale della quota sociale della retta per il ricovero in residenza protetta, unitamente al relativo preavviso di rigetto e alla disciplina comunale che esclude l’integrazione per i possessori di patrimonio mobiliare superiore a 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente socioassistenziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Terni relativo all’integrazione della quota sociale della retta di ricovero in residenza protetta per l’anno 2026, nonché il preavviso di rigetto e la determinazione dirigenziale che, all’art. 9 del disciplinare comunale, esclude dall’integrazione i soggetti con patrimonio mobiliare superiore a 3.000 euro. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’integrazione secondo i criteri dell’ISEE sociosanitario residenziale previsti dal d.P.C.M. n. 159/2013, la rideterminazione della compartecipazione comunale, il rimborso delle somme sostenute e la disapplicazione delle disposizioni regolamentari comunali ritenute difformi dalla disciplina statale sull’ISEE. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e la provvisoria erogazione dell’integrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni dedotte necessitino di un approfondimento nella sede di merito. Nella ponderazione propria della fase cautelare ha riconosciuto prevalenza al periculum in mora allegato dalla ricorrente, in considerazione dell’età, delle precarie condizioni di salute e della situazione economica dell’interessata. Ha quindi ordinato al Comune di Terni la provvisoria erogazione dell’integrazione richiesta per la retta della residenza protetta, da determinare sulla base dell’ISEE e senza applicare il parametro del patrimonio mobiliare contestato. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’integrazione della quota sociale per il ricovero nella residenza protetta

    La disposizione è richiamata quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non definisce in via cautelare la sua concreta applicazione.

  • d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

    criteri previsti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

    La disciplina dell’ISEE è assunta quale parametro per la determinazione provvisoria dell’integrazione della retta, con esclusione del criterio comunale relativo al patrimonio mobiliare contestato.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa della domanda cautelare.

  • art. 5 c.p.a.

    disapplicazione delle disposizioni di Regolamento comunale illegittime

    È richiamato dalla ricorrente per chiedere la disapplicazione delle disposizioni regolamentari comunali ritenute difformi dalla disciplina statale sull’ISEE; l’ordinanza non decide definitivamente tale questione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all’accesso a prestazioni socioassistenziali residenziali, quando la controversia sulla legittimità dei criteri di compartecipazione richiede approfondimenti di merito, il giudice può accordare la tutela provvisoria sulla base della prevalenza del periculum in mora, valutando in particolare età, condizioni di salute e situazione economica dell’interessato.
  • In presenza di una contestazione cautelare del criterio comunale che subordina o esclude l’integrazione della retta sulla base di una soglia di patrimonio mobiliare, la provvisoria determinazione della compartecipazione può essere disposta utilizzando l’ISEE e accantonando temporaneamente il parametro contestato, senza anticipare la decisione definitiva sulla sua legittimità.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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