Sentenza n. 11838/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 30.6.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza presentata il 30 giugno 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, avente a oggetto il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. L’amministrazione non avrebbe adottato il provvedimento conclusivo entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza che risultasse adottato il provvedimento richiesto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento. Ha rilevato che il Ministero era tenuto a provvedere sull’istanza entro i termini stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e che tali termini erano inutilmente decorsi senza l’adozione del provvedimento conclusivo. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta dell’interessata in caso di persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il TAR lo ha ritenuto fondato in presenza dell’obbligo di provvedere e dell’inerzia oltre il termine previsto.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020
Richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di riconoscimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine entro il quale l’autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è fondato quando l’amministrazione è titolare di uno specifico obbligo di provvedere e lascia inutilmente decorrere il termine previsto per l’adozione del provvedimento conclusivo.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
- In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il commissario ad acta può essere attivato a richiesta dell’interessato e deve adottare il provvedimento entro il termine fissato dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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