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Sentenza

Sentenza n. 11838/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 30.6.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato.

Giustizia amministrativa202604671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza presentata il 30 giugno 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, avente a oggetto il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. L’amministrazione non avrebbe adottato il provvedimento conclusivo entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza che risultasse adottato il provvedimento richiesto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento. Ha rilevato che il Ministero era tenuto a provvedere sull’istanza entro i termini stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e che tali termini erano inutilmente decorsi senza l’adozione del provvedimento conclusivo. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta dell’interessata in caso di persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il TAR lo ha ritenuto fondato in presenza dell’obbligo di provvedere e dell’inerzia oltre il termine previsto.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020

    Richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di riconoscimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine entro il quale l’autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio è fondato quando l’amministrazione è titolare di uno specifico obbligo di provvedere e lascia inutilmente decorrere il termine previsto per l’adozione del provvedimento conclusivo.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
  • In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il commissario ad acta può essere attivato a richiesta dell’interessato e deve adottare il provvedimento entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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