Sentenza n. 595/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Verbale Modello BL/S – N° -OMISSIS-emesso dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza, datato 04.12.2024 (notificato al ricorrente in data 23.12.2024 come da atto del 7° Reggimento Difesa C.B.R.N. “Cremona” – Comando, datato 23.12.2024) con cui, in relazione al giudizio diagnostico: “[…] Insufficienza renale cronica III stadio in paziente mono-rene, diabete mellito tipo 2 in buon compenso metabolico in terapia con anti diabetici orali […]”, il Graduato Aiutante (in congedo) dell’Esercito Italiano -OMISSIS- è stato giudicato “[…] NON IDONEO permanentemente al servizio militare incondizionato, in modo assoluto a decorrere dalla data del presente verbale. Da collocare in congedo assoluto ai sensi dell’art. 929 D. Lgs 66/2012 […]”, nonché, nella parte in cui ha omesso di valutare l’impiegabilità del ricorrente in mansioni compatibili con lo stato di salute posseduto, nonché, rilevato che per le patologie sofferte dal ricorrente “[…] è previsto in tabellazione una categoria non più compatibile con il servizio militare […]”, ha di fatto errato nel richiamare un’ascrizione tabellare (peraltro mai effettuata) ad una tabella e categoria non compatibile col servizio, nonché nella parte in cui non ha rilevato e/o condizionato l’impiegabilità del ricorrente all’esito della definizione dell’avviato procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; - dell’atto recante prot. nr. M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-emesso dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza – Ufficio: Esercito Italiano, datato 04.12.2024, con cui è stato comunicato all’odierno ricorrente: “[…] che il GR.AIUT. -OMISSIS- […] sottoposto a visita in data 18/11/2024 è stato giudicato: IDONEO: NO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO, IN MODO ASSOLUTO A DECORRERE DALLA DATA DEL PRESENTE VERBALE. DA COLLOCARE IN CONGEDO ASSOLUTO AI SENSI DELL’ART. 929 D.LGS 66/2012 […]”; - del Verbale Modello BL/S – N° -OMISSIS-emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma – Ufficio: 1^ C.M.O., datato 30.09.2024, con cui in relazione al giudizio diagnostico: “[…] Insufficienza renale cronica IIIa in mono-rene, diabete mellito in fase di trattamento terapeutico da ricontrollare – diabete mellito non insulino-dipendente […]”, il Graduato Aiutante (in congedo) dell’Esercito Italiano -OMISSIS- è stato giudicato: “[…] NON IDONEO. NON IDEONEO TEMPORANEAMENTE AL SERVIZIO PER GG 90 A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA […]”; - della lettera B, comma 1, - Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie - e della lettera P – Apparato Urogenitale - della Direttiva al D.M. 04.06.2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elemento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” - nell’interpretazione resa dall’Amministrazione negli atti impugnati, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizi medico-legali di temporanea e poi permanente non idoneità al servizio militare incondizionato e conseguente collocamento in congedo assoluto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i verbali della 1^ C.M.O. e della Commissione Medica Interforze di II Istanza, nonché gli atti connessi, deducendo il difetto di motivazione, l'erronea applicazione delle tabelle e della direttiva tecnica sulle infermità causa di non idoneità e l'omessa valutazione della possibilità di impiego in mansioni militari compatibili con le sue condizioni di salute. In particolare, ha evidenziato di essere nato con un solo rene, di essere stato arruolato e impiegato per circa trent'anni, anche in missione internazionale, e di avere sviluppato il diabete nel 2018, asseritamente in buon compenso metabolico e trattato con farmaci orali. Ha quindi contestato che tali condizioni potessero determinare improvvisamente la perdita dell'idoneità, nonché l'omessa considerazione della possibilità di impiego in mansioni compatibili nelle more della definizione del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il TAR ha disposto una verificazione medico-legale. Il Collegio Medico Legale della Difesa ha rilevato l'insufficienza renale cronica di III stadio in soggetto monorene e il diabete mellito di tipo 2 con imperfetto compenso glicometabolico; ha ritenuto applicabili, in via analogica, le categorie tabellari pertinenti, collocando ciascuna infermità nella V categoria e il cumulo complessivo nella III categoria, incompatibile con l'idoneità assoluta al servizio permanente effettivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La verificazione, svolta mediante esame della documentazione sanitaria e visita diretta dell'interessato, ha confermato la correttezza scientifica del giudizio della Commissione Medica Interforze di II Istanza e la progressiva ingravescenza delle patologie, nonché l'imperfetto compenso glicometabolico. Le valutazioni sono risultate convergenti in tre distinti contesti tecnici: 1^ C.M.O., Commissione Medica Interforze di II Istanza e Collegio Medico Legale della Difesa. Il giudice ha ritenuto adeguatamente approfonditi i profili contestati e ha escluso che le censure dimostrassero errori macroscopici, abnormità o travisamenti. Ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente risultasse idoneo allo svolgimento di mansioni nel ruolo civile, senza che ciò comportasse la conservazione dell'idoneità al servizio militare incondizionato. Le valutazioni mediche sono state qualificate come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, non dimostrate nel caso concreto. Le spese processuali sono state compensate, mentre le spese di verificazione, liquidate in euro 400 oltre IVA, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 929 d.lgs. 66/2010
Da collocare in congedo assoluto ai sensi dell’art. 929 D. Lgs 66/2012
Il giudizio di permanente non idoneità assoluta al servizio militare incondizionato comporta il collocamento in congedo assoluto.
art. 582 d.P.R. 90/2010
Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elemento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
La disposizione costituisce la base normativa della direttiva tecnica relativa alle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.
artt. 19 e 66 c.p.a.
questo Collegio ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm.
Le disposizioni hanno consentito al giudice di disporre la verificazione medico-legale per accertare la condizione patologica del ricorrente e l'eventuale residua idoneità al servizio.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
D.P.R. 461/2001
procedimento avviato ai sensi del D.P.R. 461/2001
È richiamato in relazione al procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la cui pendenza non ha impedito la valutazione dell'idoneità militare.
D.P.R. 834/1981
V categoria di tabella A annessa al DPR 834/81
È stato utilizzato dal verificatore quale riferimento tabellare, in via analogica, per classificare l'insufficienza renale cronica e il diabete e determinarne il cumulo.
Massime di principio
- Il giudizio medico-legale sull'idoneità del militare in servizio permanente effettivo deve verificare il possesso di un'efficienza psicofisica sufficiente allo svolgimento dei diversi incarichi e mansioni propri della qualifica, del ruolo e del grado, non soltanto delle mansioni concretamente svolte al momento della visita.
- Per il personale militare in servizio permanente effettivo, i criteri tabellari relativi alle imperfezioni e alle infermità operano in modo indicativo e devono essere coordinati con qualifica, grado ed età dell'interessato; il giudizio deve comunque riferirsi alla capacità lavorativa generica, comprendente anche mansioni diverse, turnazioni e impieghi potenzialmente più gravosi.
- Le valutazioni delle commissioni mediche militari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori macroscopici, abnormità, travisamento o manifesta irragionevolezza, non potendo il giudice sostituire alla valutazione tecnica pubblica le opinioni del privato o del consulente di parte.
- La conferma del giudizio di non idoneità da parte di più organismi tecnici pubblici, mediante istruttoria sanitaria e visita diretta dell'interessato, rafforza l'attendibilità della valutazione amministrativa e rende necessaria la dimostrazione di specifiche anomalie tecniche per ottenerne l'annullamento.
- L'idoneità allo svolgimento di mansioni nel ruolo civile non implica, di per sé, l'idoneità al servizio militare incondizionato, poiché i due giudizi riguardano ambiti funzionali e requisiti di capacità differenti.
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