Cassazione Penale, Sentenza n. 20925/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Messina aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità dell'imputato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ma revocando la condanna generica al risarcimento e le spese riconosciute alla parte civile. I fatti riguardano la presentazione ad AGEA, da parte del titolare di un'azienda agricola, di una domanda per contributi agricoli relativi all'annualità 2016, fondata secondo l'accusa su un contratto di affitto ritenuto fittizio e relativo a terreni di proprietà della parte civile. L'imputato ha ricorso deducendo, da un lato, vizio di motivazione e travisamento dei fatti: la Corte territoriale avrebbe confuso la domanda per il 2016 con una diversa domanda riferita al 2014, già oggetto del capo B e prescritta, e non avrebbe considerato che per il 2016 era stato prodotto un diverso contratto di affitto stipulato con il fratello; dall'altro, violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che non potesse applicarsi la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, perché la condotta si sarebbe consumata prima della sua entrata in vigore. La parte civile ha invece impugnato la revoca delle statuizioni civili, deducendo che, quale proprietaria dei terreni falsamente indicati come condotti in affitto, aveva subito un danno patrimoniale e non patrimoniale, e che per la condanna generica era sufficiente la potenzialità lesiva del fatto, senza necessità di prova del danno concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi: il contratto di affitto richiamato in ricorso non risultava trasmesso ad AGEA per la domanda 2016, mentre la domanda si fondava su un diverso contratto fittizio; inoltre, la truffa era stata correttamente qualificata come a consumazione prolungata, con consumazione all'ultimo pagamento del 12 ottobre 2017, sicché la prescrizione non era maturata e trovava applicazione la disciplina sospensiva introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Ha invece accolto il ricorso della parte civile, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, perché ai fini della condanna generica al risarcimento è sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e del nesso causale con il pregiudizio allegato; nel caso concreto, la proprietaria dei terreni aveva dedotto un pregiudizio al diritto di proprietà e al possesso, con conseguente legittimità della condanna generica già pronunciata in precedenza.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, consumata mediante la presentazione di una domanda ad AGEA fondata su titolo fittizio
art. 159 c.p.
la decorrenza della prescrizione è stata collegata alla data dell'ultimo pagamento, quale cessazione della situazione di illegittimità in caso di consumazione prolungata
legge 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto la disciplina sospensiva del termine di prescrizione ritenuta applicabile ai fatti ricadenti nel periodo considerato
art. 640-bis cod. pen.
richiamato per qualificare il capo A dell'imputazione come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Massime di principio
- La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche può assumere forma di consumazione prolungata quando i singoli pagamenti siano il frutto di un'unica originaria condotta fraudolenta; in tal caso la consumazione si colloca al momento in cui cessa l'erogazione illegittima e da quel momento decorre la prescrizione.
- Per contestare efficacemente l'accertamento del fatto non è sufficiente produrre un documento astrattamente pertinente: occorre dimostrare che quel documento sia stato effettivamente posto a base della domanda o della condotta fraudolenta contestata.
- Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova del danno effettivamente quantificabile, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e di un nesso causale almeno presumibile con il pregiudizio allegato.
- La parte civile può ottenere la conferma della condanna generica anche quando il danno non sia ancora liquidabile in concreto, purché il fatto illecito appaia idoneo a ledere la sfera giuridica del soggetto e siano allegati pregiudizi coerenti con la condotta accertata.
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