Ordinanza n. 2109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, impregiudicato l'approfondimento proprio della fase di merito, non emergessero prima facie profili di erroneità nell'ordinanza appellata. La domanda cautelare è stata quindi negata per insussistenza, allo stato degli atti, di elementi idonei a mettere in discussione la decisione cautelare del TAR. Le spese processuali sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva rigettato la domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti a sostegno della domanda cautelare e dell'appello.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ne ha fatto applicazione respingendo l'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può respingere l'impugnazione quando, a un esame prima facie e senza pregiudicare l'approfondimento della fase di merito, non ravvisi profili di erroneità nell'ordinanza cautelare appellata.
- Il rigetto dell'appello cautelare per assenza di profili prima facie di erroneità della decisione impugnata non anticipa né pregiudica la decisione sul merito della controversia.
- Le spese del giudizio cautelare possono essere compensate anche in caso di rigetto dell'appello, quando il giudice lo ritenga giustificato dalle circostanze della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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