Cassazione Penale, Sentenza n. 35947/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento del 15/07/2021. In primo grado era stata respinta la richiesta, presentata il 14/07/2021, di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari (o, in subordine, di sostituzione con misura meno afflittiva) con riferimento a un ampio capo di imputazione (associazione per delinquere finalizzata a delitti tributari, truffe aggravate, plurimi reati ex artt. 2, 8 e 10 D.Lgs. n.74/2000 e riciclaggio, capi 2-248). I motivi di ricorso denunciavano: a) motivazione manifestamente illogica (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.) per presunto travisamento del contenuto dell'istanza, che sarebbe stata rivolta solo alla declaratoria di inefficacia; b) inosservanza degli artt. 299 co.2 e 307 co.1 c.p.p. in relazione ai presupposti per la sostituzione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di interesse. Ha ritenuto che l'istanza del 14/07/2021 fosse prematura perché, al momento della decisione, la misura cautelare era ancora efficace; di conseguenza il rigetto della declaratoria di inefficacia era legittimo. Quanto alla censura sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha rilevato la mancanza di interesse concreto del ricorrente a impugnare quella valutazione, non avendo dimostrato un danno o un vantaggio conseguente all'annullamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.
Fondamento di censura per motivazione manifestamente illogica. Il ricorrente l'ha invocato ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché basato su un presupposto errato (istanza prematura).
art. 299 co.2 c.p.p.
Norma che disciplina la sostituzione delle misure cautelari; evocata dal ricorrente per contestare la decisione del tribunale sulla sostituzione, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse interesse concreto a sollevare la censura.
art. 307 co.1 c.p.p.
Regola le modalità di applicazione delle misure cautelari sostitutive; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in assenza di una domanda tempestiva e di interesse concreto.
art. 306 c.p.p.
Norma sulle conseguenze dell'inefficacia della misura custodiale: il ricorrente aveva chiesto declaratoria di inefficacia ai sensi di questa norma, ma la domanda è stata ritenuta prematura.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa disposizione e ha disposto le relative condanne per spese e ammenda.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
Riferimento procedurale alla trattazione in udienza, citato nel contesto dell'istruttoria; non incide sul merito sostanziale della decisione.
D.Lgs. n.74/2000 (artt. 2, 8, 10)
Articoli richiamati nell'imputazione (reati tributari) come fatti contestati all'imputato; sono il fondamento delle esigenze cautelari valutate dal giudice, ma non oggetto di interpretazione decisiva nella sentenza qui esaminata.
Massime di principio
- Una richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare deve essere tempestiva rispetto alla scadenza dei termini: se presentata prima che il termine sia decorso, può essere dichiarata prematura e rigettata.
- Perchè un ricorso sia ammissibile occorre un interesse concreto, attuale e un danno processuale o un vantaggio conseguibile dall'annullamento; censure prive di un utile concreto possono essere dichiarate inammissibili.
- Il giudice può, anche in assenza di una specifica istanza, verificare la sussistenza delle esigenze cautelari a tutela della legittimità della limitazione della libertà: una verifica 'aggiuntiva' favorevole all'imputato non costituisce di per sé un vizio.
- Chi impugna deve far emergere fatti e presupposti che dimostrino l'illegittimità della misura al momento della decisione; allegazioni basate su presupposti temporali errati sono destinate a fallire.
- Vi è il rischio di condanne per spese e ammende in caso di ricorsi manifestamente infondati o presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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