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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7504/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/06/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 21/03/2024 per mancanza di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che nei verbali processuali era già presente un'elezione di domicilio contenuta nel mandato conferito al difensore per opporsi al decreto penale di condanna e che, secondo pronunce contrastanti della Corte di cassazione, tale elezione precedente sarebbe stata efficace purché reperibile negli atti; denunciava quindi violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si era conformata alla giurisprudenza secondo cui all'atto di appello deve essere allegata o richiamata espressamente una dichiarazione o elezione di domicilio in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notificazioni. Pur segnalando che la pronuncia delle Sezioni Unite del 24/10/2024 ha interpretato l'art. 581, comma 1-ter, nel senso che è sufficiente il richiamo espresso e la precisa indicazione della collocazione nel fascicolo di una precedente elezione, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato né richiamato in modo preciso la precedente elezione presente nel mandato e aveva allegato solo una procura speciale priva di indicazione di domicilio. Conseguentemente l'appello è risultato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma impone che nell'atto di appello sia allegata o richiamata una dichiarazione/elezione di domicilio idonea a consentire l'immediata e certa individuazione del luogo per le notificazioni; interpretazioni contrastanti escludevano o ammettevano efficacia alle elezioni precedenti se rinvenibili negli atti e richiamate dall'impugnazione

  • sentenza Sezioni Unite 24/10/2024 (informazione provvisoria n. 15)

    «La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione»

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che non è obbligatorio che la dichiarazione sia rilasciata contestualmente all'impugnazione; è invece decisivo il richiamo espresso e la precisa indicazione della sua collocazione nel fascicolo

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge processuale; è il motivo denunciato dal ricorrente ma ritenuto infondato dalla Corte

  • art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 09/08/2024

    abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    L'art. 581, comma 1-ter, è stato poi abrogato dalla legge citata, ma l'abrogazione non ha effetto retroattivo sugli atti posti in essere sotto la vigenza della norma (applicazione del principio tempus regit actum)

  • principio 'tempus regit actum'

    Principio per cui l'efficacia delle norme processuali si valuta in base alla disciplina vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto: la prescrizione dell'art. 581, comma 1-ter, si applicava alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024

Massime di principio

  • Se si propone appello durante vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, è necessario allegare una nuova dichiarazione/elezione di domicilio oppure richiamare espressamente una elezione già depositata indicando con precisione la sua collocazione nel fascicolo
  • La mera presenza, negli atti, di una precedente elezione di domicilio non è sufficiente se l'atto di impugnazione non la richiama esplicitamente e non fornisce l'indicazione precisa per reperirla
  • Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, le elezioni di domicilio rese anteriormente sono efficaci solo se l'impugnazione contiene un richiamo espresso e la localizzazione nel fascicolo che consenta una immediata individuazione
  • Anche quando la norma venga successivamente abrogata, gli atti compiuti sotto la vecchia disciplina si giudicano con la normativa vigente al momento del compimento (tempus regit actum)
  • Prassi consigliata: allegare sempre la dichiarazione di domicilio all'atto di appello; se si intende utilizzare una elezione già presente negli atti, indicarne esplicitamente l'esistenza e fornire riferimenti precisi (data, tipo di atto, pagine o posizione nel fascicolo) per evitarne l'inammissibilità

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