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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17473/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lipari impugnava la conferma della condanna per corruzione per l'esercizio della funzione, deducendo che la prova del patto corruttivo si fondava principalmente su conversazioni tra terzi e su aspettative di assunzione non concretizzatesi, senza captazioni che dimostrassero l'adesione concreta del ricorrente al patto; deduceva inoltre vizio di motivazione sulla compartecipazione e sulla determinazione della pena. Terenzio impugnava numerosi capi di imputazione (favoreggiamento, rivelazione di segreto d'ufficio, falso ideologico, accesso abusivo, detenzione di munizioni ecc.), contestando la valutazione probatoria delle intercettazioni e delle verbalizzazioni, l'interpretazione dei fatti e la dosimetria della pena; in sostanza chiedeva la riconsiderazione della valutazione delle prove di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Lipari: ha ritenuto fondati i primi due motivi relativi alla insufficiente e viziata motivazione circa la prova del patto corruttivo (e quindi ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Lipari e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta). Il terzo motivo di Lipari è stato assorbito. Il ricorso di Terenzio è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre censure già esaminate in sede di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; conseguentemente Terenzio è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    menzionata in relazione alla esclusione dell'aggravante ai capi contestati a Terenzio; la Corte di merito aveva escluso l'aggravante e la cassazione non ha ritenuto suscettibile di diverso sindacato nel ricorso per cassazione.

  • art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreto d'ufficio)

    più capi contestati a Terenzio erano qualificati come rivelazione di segreto d'ufficio; in ricorso si è contestata l'insufficienza della prova circa l'idoneità della rivelazione a mettere a rischio l'indagine e la natura delle informazioni fornite.

  • art. 479 cod. pen. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale)

    contestato per alcune annotazioni e verbalizzazioni; la difesa ha sostenuto l'inutilità o la grossolanità degli addebiti e la Corte di merito ha valutato la prova, che in cassazione è stata impugnata senza confronto puntuale con la motivazione.

  • art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico)

    contestato a Terenzio per l'accesso allo SDI; la difesa sosteneva autorizzazione e finalità istituzionali, mentre la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base degli elementi valutati in merito.

  • delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione, norma di settore)

    la questione centrale per Lipari era l'accertamento del patto corruttivo: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse viziata nell'apprezzamento delle conversazioni e nella dimostrazione dell'adesione del corruttore al patto, sicché ha annullato e rinviato per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La prova del reato di corruzione richiede, oltre alla esistenza di un interesse o di un corrispettivo, elementi che dimostrino l'adesione concreta del privato corruttore al patto: conversazioni di terzi o mere aspettative non sono di per sé sufficienti a consolidare una condanna se mancano captazioni o atti che attestino l'effettiva partecipazione dell'imputato.
  • L'assenza di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del pubblico agente non esclude automaticamente l'esistenza di un patto corruttivo, ma la valutazione deve essere motivata e fondata su elementi probatori diretti o su un quadro indiziario solido; una motivazione che si limiti a richiamare conversazioni ambigue può essere viziata.
  • In cassazione non è consentito riproporre una generica rivalutazione del merito: i motivi devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e sollevare questioni di diritto o vizi di motivazione chiaramente individuati; il semplice dissenso sulla valutazione delle prove nei fatti di merito può rendere il ricorso inammissibile.
  • Per i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale è rilevante la specificità e l'idoneità della condotta a pregiudicare l'attività investigativa o a falsare l'atto: occorre dimostrare quale notizia concreta sia stata rivelata e in che modo essa abbia inciso sull'indagine o sul procedimento.
  • In caso di annullamento con rinvio, la Corte di appello chiamata a riesaminare dovrà motivare nuovamente sulla base delle censure indicate dalla Cassazione, eventualmente riesaminando la tenuta delle prove (es. intercettazioni) e valutando la configurabilità degli elementi costitutivi del reato alla luce delle osservazioni di diritto formulate.

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