Cassazione Civile, Ordinanza n. 03225/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dall'1.12.2012. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ritenendo che, essendo il richiedente invalido all'80%, non gli si applicasse il differimento di dodici mesi della decorrenza della pensione previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010, poiché la disciplina speciale dell'invalidità avrebbe già consentito l'accesso al trattamento al compimento dei 60 anni. La Corte d'appello aveva confermato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, sostenendo che il regime delle cd. finestre mobili si applica in via generale anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione anticipata di vecchiaia, non essendo costoro esclusi dalle deroghe espressamente previste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato la continuità con la propria giurisprudenza, secondo cui il regime delle finestre mobili introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi civili almeno all'80% che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza considerare lo slittamento di 12 mesi e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
prevede la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%, ma non esclude l'applicazione del successivo regime delle finestre mobili.
art. 12 d.l. n. 78/2010
introduce in via generale il differimento di un anno della decorrenza del trattamento pensionistico, applicabile anche ai soggetti che accedono alla pensione in età previste da specifici ordinamenti.
art. 12 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122
norma di applicazione generale sullo slittamento della decorrenza pensionistica, estesa anche agli invalidi all'80%.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'INPS.
L. n. 503 del 1992
richiamata come disciplina della pensione di vecchiaia anticipata.
D.L. n. 78 del 2010
richiamato come fonte del regime delle finestre mobili.
L. n. 122 del 2010
legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010.
Massime di principio
- Il regime delle cd. finestre mobili per la decorrenza della pensione, introdotto da una norma di carattere generale, si applica anche ai trattamenti di vecchiaia anticipata riconosciuti a soggetti invalidi, salvo che la legge preveda espressamente una deroga.
- Quando una disposizione successiva disciplina in modo ampio lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico, essa si estende anche ai casi di accesso alla pensione a età diverse previste da specifici ordinamenti, se tali casi non sono espressamente esclusi.
- In materia previdenziale, l'esonero da un determinato requisito o beneficio non implica automaticamente l'esonero anche da successivi meccanismi generali di differimento della decorrenza, occorrendo una previsione derogatoria espressa.
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