Cassazione Penale, Sentenza n. 19979/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto la revoca della confisca di un impianto fotovoltaico disposta con sentenza penale irrevocabile (sent. n. 363/2019). Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la nullità/violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. per mancata partecipazione della società al processo, l'assenza di contestazione del reato di lottizzazione abusiva a carico della società o del suo amministratore effettivo (Rubino Antonio Giovanni) e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata; ha inoltre invocato profili di violazione dell'art. 240 c.p. e dell'art. 7 CEDU richiamando la giurisprudenza CEDU (sentenza GIEM e altri c. Italia). Infine si è censurata una presunta errata individuazione del legale rappresentante nei provvedimenti impugnati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di procura speciale conferita al difensore per proporre l'incidente di esecuzione: dagli atti risultava soltanto una nomina di difensore di fiducia e non la procura speciale richiesta per i terzi interessati in sede esecutiva. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che equipara la posizione del terzo interessato a quella di altri soggetti con interessi civilistici ai quali si applica l'art. 100 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese di processo e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata per la mancata partecipazione della società al giudizio; la Corte non ha ritenuto tale censura idonea a superare il profilo formale dell'inammissibilità per mancanza della procura speciale.
art. 100 cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che i soggetti portatori di interessi civilistici (tra cui il terzo interessato in sede esecutiva) devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; la mancata procura speciale determina inammissibilità dell'impugnazione.
art. 240 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine a diritti sostanziali; la Corte non ha ritenuto risolutivi tali profili rispetto alla formale inammissibilità processuale per carenza di procura speciale.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente sotto il profilo del giusto processo; la Corte non ha accolto l'argomento come sufficiente a sanare la mancanza di procura speciale richiesta dalle norme processuali nazionali.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato per il contesto dell'esecuzione e per la regola che l'ordinanza di definizione dell'esecuzione è notificata a vari soggetti che possono proporre ricorso per cassazione; la Corte ha precisato che il difensore può proporre ricorso iure proprio solo se sia stata previamente rilasciata la procura speciale al medesimo.
art. 676 cod. proc. pen.
Rilevante come disciplina dell'incidente di esecuzione; la Corte ha osservato che l'incidente va proposto con i necessari atti di rappresentanza (procura speciale) da parte del terzo interessato.
art. 665 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati come ambito normativo della fase esecutiva: la nomina di difensore ai sensi degli artt. 665 e ss. non sostituisce, per i terzi interessati, la procura speciale quando richiesta per atti 'personalissimi' o per il compimento dell'incidente esecutivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre gli oneri a carico della parte in caso di inammissibilità del ricorso e per il versamento alla Cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistente colpa grave ma ha comunque disposto il pagamento di Euro 3.000,00.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere che la parte avesse agito con colpa nell'incorrere nell'irregolarità processuale.
Massime di principio
- I terzi interessati in procedimenti penali o nella fase esecutiva devono farsi rappresentare da un difensore munito di procura speciale per proporre incidenti di esecuzione o impugnazioni; la sola nomina di difensore di fiducia non è sufficiente.
- La mancata procura speciale è causa di inammissibilità rilevabile in Cassazione: prima di proporre impugnazioni contro ordinanze esecutive occorre verificare la documentazione di rappresentanza.
- Anche ove insistano questioni sostanziali (es. errata attribuzione del reato, violazioni della Convenzione europea), le censure procedurali fondamentali possono determinare l'inammissibilità del ricorso se non sono rispettate le formalità processuali.
- Il difensore può proporre ricorso iure proprio in sede esecutiva solo se sussiste la procura speciale rilasciata previamente dal terzo interessato, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge (es. norme che espressamente autorizzano impugnazioni iure proprio).
- Per evitare sanzioni in termini di spese e ammende, il ricorrente deve adottare le cautele formali richieste dalla normativa processuale e, in caso di dubbi, acquisire espressa procura speciale prima di introdurre o proseguire un incidente esecutivo.
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