Ordinanza n. 2233/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 266/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione anticipata relativo alla realizzazione di una direttrice viaria litoranea interna, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso di primo grado proposto contro il decreto della Provincia di Taranto recante la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione anticipata dei loro immobili, connesso alla realizzazione di un’opera viaria. Hanno inoltre proposto domanda cautelare incidentale chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le questioni controverse richiedessero una decisione di merito in tempi brevi, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti. Ha quindi ritenuto adeguate le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre una sospensione espressa dell’efficacia della sentenza appellata o del provvedimento espropriativo. L’udienza per la definizione della controversia è stata fissata al 22 ottobre 2026. Le spese del grado cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; la tutela è stata accordata mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni controverse richiedono una decisione di merito in tempi brevi e sono coinvolti rilevanti interessi pubblici, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare può assumere una forma propulsiva, consistente nella fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, quando tale misura assicura una tutela adeguata e proporzionata degli interessi dedotti.
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