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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03683/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato la decisione di primo grado. Il fallimento della società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione e sulla tempestività dell'opposizione, sostenendo che, in caso di omessa notifica non imputabile al notificante, la verifica della tempestività dovesse compiersi alla data di riattivazione del procedimento notificatorio; con il secondo ha dedotto, sempre in tema di notificazione ex art. 149 c.p.c. e L. n. 890/1982, che dovessero considerarsi la regolarità e tempestività della riattivazione alla luce della particolare domiciliazione eletta e dei principi costituzionali di difesa e giusto processo; con il terzo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione di un principio di diritto sul merito della controversia. Tuttavia, dal testo emerge che la ricorrente non ha depositato la sentenza impugnata, né tale provvedimento risultava disponibile al giudice o prodotto dalla controparte, e non è stata formulata istanza di rimessione in termini.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata. Ha escluso l'applicabilità dei precedenti richiamati dalla ricorrente, perché in quel caso il provvedimento era comunque disponibile al giudice o vi era stata tempestiva allegazione di impossibilità di deposito con istanza di rimessione in termini; qui invece mancavano sia il deposito della sentenza sia la prova della non imputabilità dell'omissione sia la richiesta di rimessione in termini. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma che consente di dedurre violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma i motivi non sono stati scrutinati per improcedibilità del ricorso

  • art. 149 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di notificazioni a mezzo posta e riattivazione del procedimento notificatorio

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato come base per la rimessione in termini in caso di impossibilità non imputabile del deposito del provvedimento

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto del procedimento monitorio e dell'opposizione

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il mancato deposito della sentenza impugnata comporta improcedibilità se il provvedimento non è comunque nella disponibilità del giudice e non è stato prodotto dalla controparte

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato in relazione alla comunicazione della proposta di improcedibilità

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla memoria illustrativa tardiva utilizzata nel precedente citato, ma non nel caso concreto

  • art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità

  • art. 4, L. n. 890 del 1982

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta

  • art. 58 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto delle notificazioni

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della domiciliazione eletta e delle notificazioni

  • art. 184 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto processuale delle notificazioni

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'eguaglianza e alla ragionevolezza del regime notificatorio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente non deposita la sentenza impugnata e tale provvedimento non risulta comunque disponibile al giudice né prodotto dalla controparte.
  • L'improcedibilità per omesso deposito del provvedimento impugnato non opera quando la sentenza sia comunque nella disponibilità del giudice, poiché una soluzione puramente formalistica ostacolerebbe ingiustificatamente l'accesso al giudizio di impugnazione.
  • Se l'omesso deposito del provvedimento dipende da causa non imputabile al ricorrente, questi deve allegare e dimostrare l'impossibilità del deposito e formulare tempestiva istanza di rimessione in termini; in mancanza, il ricorso resta improcedibile.
  • Le censure di merito o di violazione di legge non possono essere esaminate quando manca il presupposto processuale del valido deposito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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