Cassazione Civile, Ordinanza n. 20377/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una lavoratrice contro il proprio datore di lavoro per ottenere: l'accertamento di essere stata adibita a mansioni inferiori nel periodo giugno 2008-maggio 2012; la condanna all'assegnazione a mansioni corrispondenti al livello rivestito; il risarcimento dei danni biologico, morale e professionale asseritamente derivati dal demansionamento. In appello, la società aveva ottenuto il rigetto della domanda, mentre la lavoratrice aveva visto respinto il proprio appello incidentale. La Corte territoriale ha ritenuto, per un verso, che gli allegati fossero troppo generici per fondare la prova del danno alla professionalità e, per altro verso, che il danno biologico e quello morale non fossero stati adeguatamente allegati e provati. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 2103 c.c., 13 L. n. 300/1970, 32 e 37 Cost., 1176, 1218, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe invertito l'ordine logico-giuridico, omettendo di valutare l'inadempimento datoriale prima di negare i danni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte territoriale pronunciato sulla sussistenza dell'inadempimento; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 2103 c.c., 115 c.p.c., 2043, 2059, 2087 c.c., deducendo che nel ricorso introduttivo erano stati allegati, anche presuntivamente, elementi sufficienti a provare il danno professionale e quello biologico, e che i documenti medici prodotti avrebbero dovuto essere valutati anche tramite consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'impostazione della sentenza impugnata secondo cui il profilo dell'inadempimento datoriale derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori è distinto dal successivo profilo risarcitorio: il lavoratore non deve solo allegare il demansionamento, ma deve provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia il danno non patrimoniale sia il nesso causale con l'inadempimento. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva ritenuto che le circostanze addotte fossero generiche, stereotipate e prive di specificità, dunque inidonee a fondare una presunzione grave, precisa e concordante del pregiudizio. Tale apprezzamento di merito è stato ritenuto correttamente motivato e non censurabile in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge nei primi e terzi motivi
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 2697 c.c.
la parte che agisce per il risarcimento da demansionamento deve provare il danno e il nesso causale con l'inadempimento
art. 2729 c.c.
la prova presuntiva richiede fatti-base specifici e puntuali, non allegazioni generiche
art. 2103 c.c.
norma posta a presidio della corretta assegnazione alle mansioni, distinta dal profilo risarcitorio
art. 13 legge n. 300 del 1970
richiamato insieme all'art. 2103 c.c. quale parametro degli obblighi datoriali
art. 32 Cost.
richiamato in relazione al dedotto danno biologico
art. 37 Cost.
richiamato in relazione alla tutela della lavoratrice
art. 1176 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 1218 c.c.
richiamato per distinguere il profilo dell'inadempimento da quello risarcitorio
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione della prova e delle allegazioni
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione della prova
art. 2043 c.c.
richiamato per il danno aquiliano invocato
art. 2059 c.c.
richiamato per il danno non patrimoniale
art. 2087 c.c.
richiamato come fonte degli obblighi di tutela datoriale
art. 1223 c.c.
richiamato nel passaggio che distingue l'inadempimento dal conseguente risarcimento
art. 276 c.p.c.
richiamato per giustificare la scelta della Corte territoriale di decidere secondo la ragione più liquida
art. 91 cod. proc. civ.
base della condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento del danno da demansionamento il lavoratore deve tenere distinti il piano dell'inadempimento datoriale e quello del pregiudizio risarcibile: l'allegazione della sola violazione dell'art. 2103 c.c. non basta a fondare automaticamente il diritto al risarcimento.
- La prova del danno non patrimoniale e del nesso causale con il demansionamento grava sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c.; il danno non è configurabile in re ipsa.
- La prova presuntiva del danno da demansionamento richiede fatti-base specifici, concreti e circostanziati: allegazioni generiche, stereotipate o meramente astratte non sono idonee a sorreggere il ragionamento presuntivo.
- Quando il giudice di merito escluda la sussistenza del danno per insufficienza e genericità delle allegazioni, tale valutazione, se logicamente e correttamente argomentata, non è sindacabile in cassazione come mera diversa apprezzazione del materiale probatorio.
- In presenza di una condotta datoriale potenzialmente lesiva non basta dimostrare la mera astratta attitudine del demansionamento a ledere la professionalità o la salute: occorre allegare e provare il concreto depauperamento o il concreto pregiudizio subito.
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